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Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto: novità nella Legge Omnibus

Dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale

giovedì 10 ottobre 2024 - Alessandro Giraudi

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Sulla Gazzetta Ufficiale di martedì 8 ottobre è pubblicata la Legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione, con modificazioni, del “Decreto Omnibus” - decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Questa “Legge Omnibus” è entrata in vigore mercoledì 9 ottobre 2024.

Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto

L'articolo 7 - quinquies (dal titolo “Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto”) del provvedimento dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, cioè roulotte, case mobili, caravan, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta di cui all’articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, per la determinazione della rendita catastale.

A decorrere dalla medesima data, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

Gli intestatari catastali delle suddette strutture, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, per l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l’aggiornamento del Catasto dei fabbricati.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell’articolo 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

L’Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento, attiva il procedimento di cui all’articolo 1, comma 277, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge Omnibus, sono individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

Limitatamente all’anno di imposizione 2025, in deroga all’articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

Dall’attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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