Con il decreto 2 febbraio 2021, avente ad oggetto “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2020”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito a quali contribuenti non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
“Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, in vigore per il medesimo periodo d’imposta, non si applicano nei confronti dei soggetti:
a) che, nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) che hanno aperto la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019;
c) che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nell’allegato 1 al presente decreto.
La metodologia seguita per individuare le ulteriori ipotesi di esclusione dell’applicabilità degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui al comma 1 è riportata nell’allegato 2.
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sulla base di quanto disposto al comma 1, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali previsti dal comma 4 dell’art. 9 -bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.
In allegato il decreto
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