Le imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 120/2014, non devono corredare la domanda d’iscrizione con l’attestazione del pagamento del diritto annuale.
Tale attestazione viene richiesta dalle Sezioni regionali a seguito dell’avvenuta iscrizione sulla base del calcolo previsto dall'articolo 24, comma 4, del DM 120/2014. In assenza della presentazione di detta attestazione, il provvedimento d’iscrizione non viene notificato all’impresa e, pertanto, non è da ritenersi efficace.
Lo ha precisato il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali con la circolare n. 1041 del 9 dicembre 2015, emanata in risposta alla richiesta di chiarimenti – presentata da alcune Sezioni regionali dell’Albo – in merito al corretto comportamento da tenere relativamente all’applicazione del diritto d’iscrizione dovuto dai soggetti che richiedono l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, ai sensi dell’articolo 16 del D.M. 120/2014. Mentre tale disposizione prevede che la domanda d’iscrizione sia corredata con l’attestazione comprovante il diritto annuale d’iscrizione, l’art. 24, comma 4, dello stesso decreto dispone che, “in sede di prima iscrizione o di variazione dell’iscrizione il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione o di variazione”.
In proposito, il Comitato nazionale osserva che una applicazione dell’art. 16 del D.M. 120/2014, che non tenga conto della disposizione di cui all’art. 24, comma 4, del medesimo decreto, comporterebbe inevitabilmente un versamento da parte delle imprese in parte non dovuto, essendo l’esatto importo del rateo determinabile solamente all’atto della delibera d’iscrizione adottata dalla Sezione regionale competente.