Con delibera n. 7 del 25 novembre 2014, il Comitato nazionale dell'Albo dei gestori ambientali ha disciplinato, anche ai fini dell’articolo 18, comma 5, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, i casi di variazione dell’iscrizione all’Albo che prevedono il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, incorporazioni, scissioni, donazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, conferimenti.
E’ stato richiesto, al riguardo, se tra i suddetti casi possa essere annoverato anche l’affitto di azienda o di ramo di azienda.
Il Comitato nazionale – Circolare n. 536 del 27 maggio 2016 - “ritiene che possa essere considerata come variazione dell’iscrizione il trasferimento dell’iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico mediante affitto di azienda o di ramo di azienda a condizione che tali titoli abbiano una durata non inferiore ad anni cinque a decorrere dalla data di efficacia dell’iscrizione all’Albo dell’impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, avere una durata almeno pari al residuo periodo di validità dell’iscrizione”.