Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente hanno finalmente istituito la cabina di regia per l’efficienza energetica, finalizzata al coordinamento ottimale delle misure e degli interventi di efficienza energetica, e prevista dall’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE.
Le modalità di funzionamento della cabina di regia sono individuate da un decreto interministeriale firmato il 9 gennaio 2015.
Ricordiamo che la cabina di regia per l'efficienza energetica è stata più volte sollecitata dal presidente di AiCARR (Associazione italiana condizionamento dell'aria riscaldamento e refrigerazione), Livio de Santoli, che ha anche proposto che la guida di essa sia assunta da Palazzo Chigi. “Lasciare che il tema dell'efficienza energetica sia in mano a ben quattro ministeri e una decina di istituzioni non si sta rivelando la soluzione migliore”, ha detto nel dicembre scorso de Santoli (LEGGI TUTTO).
In base a quanto previsto dal decreto 9 gennaio 2015, la cabina di regia si potrà avvalere della collaborazione di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) e GSE (Gestore Servizi Energetici). Tra i primi obiettivi, coordinare la rapida attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale previsto dal decreto legislativo 102/2014 e per il quale in Governo ha stanziato risorse per 350 milioni di euro per il periodo 2014-2020.
Attualmente, è in corso l’istruttoria dei primi 30 progetti presentati dalle amministrazioni centrali in risposta alla call chiusa il 15 ottobre 2014.
ART. 2 (FUNZIONI DELLA CABINA DI REGIA DI CARATTERE GENERALE). La cabina di regia ha la funzione di:
a) promuovere l’attuazione coordinata del piano di interventi di medio-lungo termine per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 102/2014, ed i relativi aggiornamenti;
b) contribuire, secondo le modalità all’articolo 3, alla definizione del programma per la
riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale di cui all’articolo 5, ai fini dell’approvazione da parte delle Amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2014, nel rispetto delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all’articolo 5, comma 5, dello stesso decreto legislativo;c) assicurare il coordinamento delle misure per l’efficienza energetica attivate attraverso il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 102/2014 e il Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, della legge 296/2006;
d) coordinare interventi di formazione, di supporto alla predisposizione dei progetti e di pubblicità dei risultati;
e) favorire sinergie con le Regioni per favorire lo sviluppo omogeneo dell’efficienza energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale;
f) sostenere occasioni di dialogo con gli operatori del settore e con le istituzioni bancarie e finanziarie al fine di stimolare il mercato dei servizi energetici;
g) formulare proposte ai Ministri responsabili per migliorare l’efficacia delle misure per la promozione dell’efficienza energetica;
h) riferire, almeno due volte l’anno, sulle politiche per l’efficienza energetica al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con ipotesi di ulteriore promozione e sviluppo coordinato delle politiche di settore.
ART. 3 (FUNZIONI DELLA CABINA DI REGIA DI CARATTERE SPECIFICO). Le amministrazioni di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 102/2014, nell’ambito della cabina di regia, collaborano al coordinamento:
a) per le attività di istruttoria dei progetti di intervento presentati dalla pubbliche amministrazioni centrali ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 102/2014, secondo criteri omogenei di valutazione;
b) per l’elaborazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale;
c) nell’effettuazione del monitoraggio dell’andamento dei Programmi anche sulla base delle relazioni di cui all’articolo 5, comma 14, del decreto legislativo 102/2014;
Le amministrazioni di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 102/2014, nell’ambito della cabina di regia, collaborano:
a) per individuare le priorità, i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l’Efficienza Energetica;
b) per il monitoraggio dei risultati conseguiti.
ART. 4 (COMPOSIZIONE). La cabina di regia è composta da otto membri, di cui quattro nominati dal Ministero dello sviluppo economico e quattro nominati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
I Direttori generali delle competenti Direzioni del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono membri di diritto permanente della cabina di regia.
Il Direttore generale della competente Direzione del Ministero dello sviluppo economico assume la presidenza della cabina di regia. Le funzioni di vicepresidente sono esercitate dal Direttore generale della competente Direzione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Le funzioni di presidente e vicepresidente possono essere delegate ad altri componenti della cabina di regia, rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Per lo svolgimento delle attività, la cabina di regia si avvale dell’ENEA e del GSE, nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, che provvedono a designare, ciascuno, un rappresentante.
ART. 5 (MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO). La cabina di regia si riunisce presso la sede del Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura il supporto logistico ed organizzativo, con cadenza almeno mensile.
Le riunioni della cabina di regia sono convocate dal presidente, sentito il vice-presidente, a mezzo di posta elettronica certificata specificando l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno. Il vice presidente può comunque indire riunioni straordinarie per trattare tematiche ritenute di prioritaria importanza. La convocazione, contenente l’indicazione del giorno e dell’ora della riunione nonché l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, è fatta almeno tre giorni prima della riunione.
Il presidente presiede le riunioni della cabina di regia. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.
La cabina di regia prende le proprie decisioni con voto a maggioranza. La riunione è valida se vi partecipano un numero di membri pari almeno alla maggioranza di quelli in carica.
Alle riunioni della cabina di regia possono partecipare, se convocati e comunque senza diritto di voto, i rappresentanti dell’ ENEA e del GSE di cui all’articolo 4, comma 5.
La cabina di regia ha facoltà di convocare alle riunioni il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, l’Agenzia del Demanio nonché le altre amministrazioni centrali e le Regioni.
Dell’esito delle riunioni viene redatto apposito verbale, a cura del segretario nominato dal presidente e scelto tra i componenti la cabina di regia. Il verbale delle riunioni deve contenere in termini sintetici lo svolgimento della discussione e le determinazioni e le decisioni adottate e dovrà essere approvato nel corso della riunione successiva dai membri della cabina di regia.
Successivamente all’approvazione, il verbale dovrà essere sottoscritto da colui che ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali delle riunioni devono essere numerati progressivamente e conservati presso la sede del Ministero dello sviluppo economico.
ART. 6 (DISPOSIZIONI FINALI E ENTRATA IN VIGORE). Le iniziative promosse dalla cabina di regia sono pubblicate sul sito internet del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
All’attuazione del decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.