L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato il prossimo 8 giugno tratterà una importante questione attinente l’istituto dell’avvalimento (art. 49, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) in materia di procedura di evidenza pubblica.
La questione, rimessa dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana con l'ordinanza 19 febbraio 2016, n. 52, è articolata in tre punti.
Anzitutto, si chiede se l’art. 88, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – nel richiedere che il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, l’oggetto indicando le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico – riguarda unicamente la determinazione dell’oggetto del contratto (così legittimando anche interpretazioni di tipo estensivo) oppure, oltre all’oggetto, anche il c.d. requisito della forma-contenuto.
In secondo luogo, si chiede se nell’ipotesi di categorie che richiedono particolari requisiti – come nel caso di specie risulta per la categoria OS18A – tali particolari requisiti debbano essere indicati in modo esplicito nel contratto di avvalimento oppure possano essere desunti dall’interpretazione complessiva del contratto.
Infine, è stato chiesto di chiarire se l’istituto del soccorso istruttorio, come disciplinato dopo le novità introdotte dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla 11 agosto 2014, n. 114, possa essere utilizzato anche con riferimento ad incompletezze del contratto di avvalimento che, sotto un profilo civilistico, portano ad affermare la nullità del negozio per mancanza di determinatezza del suo oggetto.