Sentenze

Istruzioni del committente errate: appaltatore esente da responsabilità solo se dimostra di aver dissentito

Cassazione: l'appaltatore è tenuto a controllare la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo

mercoledì 26 ottobre 2022 - Redazione Build News

1CANTIERE

L'appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.

Lo ha ricordato la seconda sezione della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 31273/2022 (in allegato) pubblicata il 24 ottobre.

“Nel contratto di appalto privato di un'opera”, precisa la suprema Corte, “la legge non dispone a carico di quale delle parti gravi l'obbligo di redazione del progetto complessivo cui fare riferimento per la sua realizzazione, né indica lo stesso come indispensabile; non è neppure necessario che l'opera sia determinata anche nei suoi minuti particolari, rimanendo sufficiente che ne siano fissati gli elementi fondamentali.

Quando, peraltro, il contratto di appalto faccia riferimento ad un progetto, recante una descrizione esatta dell’oggetto fondata su criteri tecnici, l’opera deve certamente essere eseguita dall’impresa appaltatrice in conformità del medesimo progetto ed a regola d'arte. Così, l’art. 1659 c.c. inibisce all'appaltatore di apportare, senza l'autorizzazione del committente, variazioni non concordate del “progetto”, cioè delle modalità convenute dell'opera, allo scopo, appunto, di assicurare che il risultato sia conforme, anche nei particolari, a quello che il committente si era proposto.

Ciò significa che una clausola, quale quella compresa nel contratto inter partes, secondo cui l’appaltatore deve procedere all’esecuzione dei lavori “… nel rispetto delle caratteristiche tecniche, delle forniture di materiali e di apparecchiature indicate nel Progetto esecutivo e illustrate nella documentazione di sviluppo” ed attenersi al computo metrico e alle tavole degli impianti, non è affatto eccentrica rispetto alla disciplina tipica del contratto d’appalto, ed anzi ne costituisce il proprium. La circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di "nudus minister", poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica”.

A questo punto la Cassazione ribadisce “il principio costantemente affermato in giurisprudenza, con il quale non si è confrontata la sentenza impugnata.

L'appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all'art. 1176, comma 2, del codice civile. In particolare, l'appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l'opera a regola d'arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni. L'appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti

Sentenze
Ecobonus, Cassazione: la tardiva comunicazione all'ENEA non fa decadere la detrazione

Cassazione: ok all'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici anche...


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Dello stesso autore