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Iter autorizzativi impianti FER, novità in Puglia

In vigore dal 13 agosto ulteriori modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 25/2012

lunedì 27 agosto 2018 - Redazione Build News

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 13-8-2018 è stata pubblicata la Legge regionale 10 agosto 2018, n. 44 recante “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”.

L'articolo 18 di questa legge regionale, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Burp, stabilisce quanto segue:

“1. All’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili), così come modificato dalla legge regionale 16 luglio 2018, n. 38, i commi 1, 1 bis, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.2, 12.4, 12.6 e 12.8 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 n. 47987 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) sono soggetti alla PAS, disciplinata dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE). Ferma restando l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica o l’accertamento di compatibilità paesaggistica, se previsti, la PAS trova applicazione anche per gli impianti di seguito indicati:

a) impianti eolici di potenza nominale complessiva superiore a 60 kW e fino a 200 kW, costituiti da un massimo di quattro aerogeneratori, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette;

b) impianti eolici di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 500 kW costituiti da un unico aerogeneratore a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale;

c) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 20 kW e fino a 200 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette;

d) impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW e fino a 1 MW localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del d.lgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale;

e) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomassa, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, di potenza elettrica nominale superiore 200 kW e fino a 500 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

f) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale superiore a 250 kW e fino a 500 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

g) impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.3 e 12.4 del d.m. 47987/2010, localizzati in aree industriali dismesse, cave esaurite, discariche e siti inquinati, di potenza nominale superiore a 500 kW e fino a 1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette, che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e che il progetto preveda, a carico del soggetto proponente, interventi di riqualificazione ambientale dei luoghi; qualora l’intervento sia localizzato in siti inquinati e in siti di interesse nazionale di cui all’articolo 252 del d.lgs. 152/2006, la realizzazione degli impianti di qualsiasi potenza è condizionata alla bonifica degli stessi in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale;

h) impianti idroelettrici, diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale superiore a 100 kW e fino a 1 MW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette e che al progetto non si applichi il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

i) impianti geotermoelettrici, diversi da quelli di cui al paragrafo 12.7 del d.m. 47987/2010, di potenza nominale non superiore a 200 kW, a condizione che non ricadano, anche parzialmente, in aree naturali protette.

2. Gli impianti di potenza elettrica nominale sino a 1 MW e le relative opere di connessione ricadenti nei territori di due o più comuni sono comunque sottoposti al procedimento di AU.

3. La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 12.1, 12.3, 12.5 e 12.7 del d.m. 47987/2010, sono soggetti a comunicazione, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività - SCIA, silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

4. La comunicazione trova applicazione anche ai progetti di impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza, diversi da quelli di cui ai paragrafi 12.1 e 12.2 del d.m. 47987/2010, aventi le caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 2, della legge regionale 18 ottobre 2010, n. 13 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”).”.

MODIFICHE ALL’ARTICOLO 7 DELLA L.R. 25/2012. L'Art. 19 introduce modifiche all’articolo 7 della l.r. 25/2012:

“1. Il comma 3, dell’articolo 7 della l.r. 25/2012, è sostituito dal seguente:

“3. Ai soli fini dell’individuazione della disciplina procedimentale applicabile, sino all’individuazione, per ciascuna tipologia di impianto, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - d’intesa con la Conferenza unificata – degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad AU, sono considerati non sostanziali gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti e di quelli dotati del prescritto titolo autorizzativo, di qualsiasi potenza nominale, che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Tra le modifiche non sostanziali rientrano l’aumento della potenza e/o della superficie dei pannelli fotovoltaici, il cambiamento di sagoma e di tecnologia dei moduli, degli inverter e dei trasformatori, nonché le modifiche del layout dei moduli, a condizione che la superficie radiante complessiva, l’altezza dei singoli moduli fotovoltaici e l’area occupata dall’impianto rimangano invariate o si riducano. Non costituisce, inoltre, modifica sostanziale per gli impianti eolici la variazione del modello di aereogeneratore, con o senza aumento di potenza della macchina, a condizione che l’altezza complessiva resti invariata o si riduca e gli spostamenti degli stessi, delle pertinenti sottostazioni elettriche, del tracciato delle strade di accesso agli aerogeneratori e dei cavidotti avvengano all’interno dell’area destinata a ospitare gli impianti stessi senza aumento della volumetria complessiva delle sottostazioni e della lunghezza complessiva delle strade e dei cavidotti. Restano ferme, se previste, le procedure di assoggettabilità e VIA di cui al d.lgs. 152/2006 e i pareri ambientali eventualmente necessari. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modificano la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.”.

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