Gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione di un fabbricato c.d. “Tupini” oppure di una “prima casa” non sono soggetti all’aliquota IVA del 4 per cento prevista dal n. 39) della Tabella A, Parte II, allegata al Decreto IVA, in quanto la demolizione con fedele ricostruzione non configura una “nuova costruzione”, bensì un intervento di recupero di edifici preesistenti. A tali tipologie di interventi si applica, dunque, l’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
Lo ha ricordato l'Agenzia delle entrate nella Risposta n. 564 di oggi 27 novembre 2020, che richiama i principi contenuti nella circolare n. 11/E del 16 febbraio 2007, par. 3.1., ancorché tali chiarimenti siano stati forniti in relazione a una disposizione (i.e. l’articolo 3, comma 1, del TUE) la cui formulazione era all’epoca diversa da quella attuale.
Tenuto conto del suddetto indirizzo interpretativo, l'Agenzia delle entrate ritiene che l’intervento edilizio descritto dall’Istante (i.e. demolizione di un edificio esistente e costruzione di un nuovo edificio residenziale con aumento della volumetria) – ove sia qualificato come intervento di ristrutturazione edilizia dal competente ente territoriale – non possa considerarsi come “nuova costruzione” ai fini dell’applicazione della disposizione di cui al n. 39) della Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.
I relativi contratti di appalto saranno, in tal caso, soggetti all’aliquota IVA del 10 per cento ai sensi del n. 127-quaterdecies), della tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.
In allegato la Risposta n. 564 del 27 novembre 2020