Fisco

Iva al 22% per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti speciali da recupero edilizio

Agenzia Entrate: se il soggetto che provvede alla prestazione del servizio è diverso da quello che realizza l'intervento di recupero non si può applicare la previsione agevolativa, mancando il nesso di accessorietà

lunedì 30 agosto 2021 - Redazione Build News

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Le prestazioni di servizi consistenti nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti che possono contenere anche amianto, prodotti durante operazioni di costruzione e demolizione su edifici a prevalente destinazione abitativa privata, scontano l’aliquota Iva ordinaria nella misura del 22% non potendo qualificarsi come accessorie agli interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nel n. 127-quaterdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva ai quali si applica l’aliquota ridotta. È la risposta n. 11 del 27 agosto 2021 – IN ALLEGATO – dell’Agenzia delle entrate a un’istanza di consulenza giuridica.

L’associazione, in sintesi, chiede se le prestazioni di servizi svolte dalle imprese ad essa associate, consistenti nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti relativi ad attività edilizie e nella bonifica dei beni contenenti amianto, possano essere ricondotti nell'ambito dei numeri 127-quaterdecies) e 127-quinquiesdecies) della Tabella A, parte III, allegata al decreto Iva ed essere, quindi, assoggettati ad aliquota Iva ridotta al 10 per cento.

L’istante fa sapere che generalmente un'impresa di trasporto rifiuti, iscritta all'albo dei gestori ambientali, viene contattata dal privato o dall’impresa edile per raccogliere i rifiuti prodotti dopo l’esecuzione dei lavori. Chiede, in particolare, se il trasportatore può applicare, per il servizio, l’Iva agevolata al privato o all’impresa e se l'impianto di smaltimento/recupero può applicare al trasportatore la medesima aliquota al 10% per gli oneri di smaltimento/recupero dei rifiuti.

L’Agenzia, dopo aver ricordato che il n. 127-quinquiesdecies) prevede l’Iva agevolata per i "fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n.457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi", chiarisce che tale misura agevolativa non può applicarsi al caso in esame avendo ad oggetto cessioni di beni e non prestazioni di servizi.

Per quanto riguarda il n 127-quaterdecies) che prevede l’Iva agevolata per le "prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo", occorre valutare se le operazioni svolte dall’associazione istante siano accessorie a quella principale di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, richiamata nella disposizione.

Considerato che, sulla base dell’articolo 12 del decreto Iva, una prestazione di servizi è accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest'ultima, è resa direttamente dal medesimo soggetto dell'operazione principale, è resa nei confronti del medesimo soggetto nei cui confronti viene resa l'operazione principale, nel caso in esame l’Agenzia ritiene che non può ricorrere il nesso di accessorietà tra gli interventi di bonifica e la realizzazione degli interventi di recupero edilizio, poiché il soggetto che provvede al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti, contenenti anche amianto, è diverso da quello che realizza l'intervento di recupero edilizio di cui al citato n. 127-quaterdecies). Dunque, i servizi indicati dall’associazione istante non potranno fruire dell’aliquota Iva al 10 % ma dovranno scontare quella ordinaria al 22 per cento.

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