Sentenze

Iva ridotta per la ristrutturazione delle abitazioni: chiarimenti dalla Corte di giustizia Ue

Con una sentenza dell'11 gennaio 2024, la Corte europea indica la corretta interpretazione del punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva (2006/112/CE)

venerdì 12 gennaio 2024 - Redazione Build News

ponteggio-ristrutturazione

“Il punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di imposta sul valore aggiunto a servizi di riparazione e di ristrutturazione di abitazioni private a condizione che le abitazioni di cui trattasi siano effettivamente utilizzate a fini abitativi alla data in cui tali operazioni hanno luogo”.

Lo ha dichiarato la Corte di giustizia europea (Ottava Sezione) nella sentenza dell'11 gennaio 2024, causa C-433/22, che verte sull’interpretazione del punto 2 dell’allegato IV della direttiva 2006/112/Ce sull’Iva, nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione tributaria portoghese ad una società in relazione all’aliquota Iva applicabile ai servizi di restauro di alcuni immobili effettuati da tale società.

La società ha ad oggetto la prestazione di servizi di edilizia civile e di opere e nel corso del 2007 ha concluso cinque contratti d’opera finalizzati a ristrutturare edifici urbani con tre società commerciali, proprietarie degli immobili oggetto dei lavori previsti da tali contratti.

Sulle fatture dei servizi di ristrutturazione e di riparazione realizzati la società ha applicato un’aliquota ridotta di Iva del 5%.

Pertanto, in seguito ad una verifica fiscale, l’amministrazione tributaria portoghese ha inviato a tale società un atto di liquidazione di un importo supplementare di Iva da pagare contestando l’applicazione di tale aliquota ridotta.

La questione è quindi approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui il giudice ‘a quo’ chiede sostanzialmente se il punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta di Iva a servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private a condizione che queste ultime siano effettivamente utilizzate come abitazione alla data in cui le operazioni hanno luogo.

La Corte Ue sull’interpretazione del punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva

Nella sentenza, la Corte Ue osserva tra l'altro che l’interpretazione del punto 2 dell’allegato IV della direttiva Iva, nel senso che solo i servizi di ristrutturazione e riparazione aventi ad oggetto beni effettivamente abitati alla data di realizzazione dei lavori rientrano nell’ambito di applicazione di tale disposizione, è conforme alle finalità perseguite con l’adozione di un’aliquota ridotta, che mira a favorire il consumatore. Infatti, per un imprenditore che ha il diritto di detrarre l’Iva a monte, è irrilevante che le prestazioni di servizi di ristrutturazione o di riparazione siano assoggettate all’aliquota normale o all’aliquota ridotta, poiché esso sarà, in ogni caso, sgravato dall’onere dell’imposta relativa a tali prestazioni grazie all’esercizio del suo diritto alla detrazione dell’Iva. Diversamente, l’applicazione di un’aliquota ridotta a tali prestazioni favorisce il consumatore finale che abita effettivamente l’immobile oggetto dei lavori e che non ha diritto alla detrazione dell’Iva a monte.
Il consumatore può quindi, grazie all’applicazione della aliquota ridotta, beneficiare dei servizi di ristrutturazione e di riparazione dell’abitazione che esso utilizza effettivamente a fini abitativi, a un costo inferiore a quello che sosterrebbe se tali servizi fossero assoggettati all’aliquota normale.
Orbene, l’elemento determinante per valutare se il consumatore possa essere avvantaggiato dall’applicazione dell’aliquota Iva ridotta consiste nel fatto che, nel momento in cui il costo è generato, tale bene è effettivamente utilizzato come abitazione dal consumatore.

Inoltre, la Corte di giustizia europea evidenzia che per considerare che un immobile è effettivamente abitato, non è necessario che esso sia occupato durante la realizzazione dei lavori dalle persone che vi soggiornano in modo permanente o meno. Così come da un lato, una destinazione effettiva a fini abitativi non è modificata per il fatto che il bene è utilizzato solo per alcuni periodi dell’anno, d’altra parte il fatto che un’abitazione privata sia inutilizzata per un certo periodo non influisce sul suo carattere di abitazione privata.

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