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Jobs Act Autonomi, via libera dal Senato: il disegno di legge passa alla Camera

Funzioni PA ai professionisti e più welfare dalle Casse. I rischi per la salute e la sicurezza negli studi professionali vanno equiparati a quelli nelle abitazioni

giovedì 3 novembre 2016 - Redazione Build News

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Via libera stamane dall'Assemblea di Palazzo Madama, con 173 si e 53 astenuti, al disegno di legge "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", nel testo proposto dalla Commissione Lavoro.

Il Ddl, collegato alla manovra di finanza pubblica, passa ora all'esame della Camera.

Ieri l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato tutti i 22 articoli del disegno di legge, apportando solo una modifica all'articolo 17 (“Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore”) con un emendamento (17.203) del senatore Ichino (Pd).

Il testo è la sintesi di un ddl governativo e di un ddl parlamentare a prima firma di Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato. Tra le novità del 'Jobs Act degli autonomi' la semplificazione della disciplina della salute e sicurezza riconoscendo che gli studi professionali devono essere trattati come le abitazioni se sono a queste simili; nonché la possibilità per le casse previdenziali dei professionisti di gestire tutte le prestazioni sociali integrative, anche di tipo assistenziale, come il sostegno al reddito in circostanze straordinarie. È previsto anche un principio di sussidiarietà in base al quale il governo potrà individuare funzioni delle pubbliche amministrazioni che le professioni ordinistiche potranno svolgere con maggiore celerità.

INFORMAZIONI E ACCESSO AGLI APPALTI PUBBLICI. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

CONSORZI TRA AUTONOMI PER PARTECIPARE AI BANDI. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione di incarichi e appalti privati consentiti, è riconosciuto ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese (reti miste) di cui all’articolo 3, comma 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con la legge n. 33 del 2009, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista all’articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016 in quanto compatibile.

FUNZIONI PA AI PROFESSIONISTI. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle pubbliche amministrazioni che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario, ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.

DALLE CASSE MAGGIORE WELFARE. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni, individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee in tale contesto a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, attività lavorativa;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE E ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi.

Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'autoimprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente.

Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

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