Con 166 voti favorevoli, 70 contrari e un astenuto, il Senato ha stamane approvato in via definitiva la Legge di Bilancio 2017 (disegno di legge n. 2611 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019").
La manovra è stata varata senza modifiche rispetto alla versione licenziata dalla Camera dei Deputati. Pertanto sono saltati gli emendamenti all'articolo 2 sui bonus edilizi che Montecitorio non aveva esaminato, e che prevedevano: la cedibilità alla banche del credito per la riqualificazione energetica e la copertura per gli incapienti; l'estensione dell’ecobonus all’eliminazione dell’amianto presente negli edifici; l’utilizzo del credito d’imposta per il verde; la possibilità di detrarre le spese per la certificazione statica degli edifici.
Ma facciamo il punto sulle principali misure della Legge di Bilancio 2017 con l'aiuto di un dossier parlamentare.
Ecobonus. L’articolo 1, commi 2-3, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus).
Per gli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la misura della detrazione al 65 per cento è prorogata di cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. La misura della detrazione è ulteriormente aumentata nel caso di interventi che interessino l’involucro dell’edificio (70 per cento) e di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard (75 per cento). Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Cessione della detrazione. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Bonus 50% ristrutturazioni. Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Sismabonus. Con riferimento agli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche a decorrere dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento.
Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Le nuove detrazioni previste per le misure antisismiche degli edifici non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Bonus mobili. Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili. Il limite di 10.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è considerato per gli interventi iniziati nel 2016 al netto delle spese per le quali si è già fruito della detrazione.
Credito di imposta per le strutture ricettive. L’articolo 1, commi 4-7, riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, già istituito dal D.L. n. 83/2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento, è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, ed opera a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica e acquisto mobili.
Il credito di imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo - utilizzabile nel periodo di imposta successivo a quello in cui sono realizzati gli interventi - con un limite massimo di spesa pari a 60 milioni di euro nel 2018, 120 milioni di euro nel 2019 e 60 milioni di euro nel 2020.
Con riferimento al credito d’imposta previsto dal D.L. n. 83/2014 per ciascun anno del periodo 2014-2016, viene rideterminato il limite massimo di spesa in misura pari a 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 16,7 milioni di euro per l'anno 2019.
LE ALTRE MISURE
Risorse per la ricostruzione post-sisma. Per quanto concerne le misure per l'emergenza sismica, la Legge di Bilancio provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalità, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata; 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica.
Ammortamenti. È confermata la maggiorazione del 40% degli ammortamenti e l'istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico. L'agevolazione è stata estesa ad ulteriori investimenti in beni strumentali.
Appalti condomini. Viene introdotto l'obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. È inoltre prevista la limitazione dei versamenti dovuti dal condominio a titolo di sostituto di imposta all'ipotesi di raggiungimento una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro.
Nuova sabatini. Sono introdotte modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti è prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed è conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti per 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023. La misura è poi estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate. Al riguardo, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., è incrementato fino a 7 miliardi di euro.
Fondo per le infrastrutture. Per quanto riguarda le infrastrutture si prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l'altro, di trasporti e viabilità, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Nel corso dell'esame in sede referente, sono stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di: ricomprendere, oltre ai trasporti e alla viabilità, anche la mobilità sostenibile, la sicurezza stradale, la riqualificazione e l'accessibilità delle stazioni ferroviarie, nonché inserire gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le finalità del fondo è stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.
Piano nazionale per le città. Ulteriori disposizioni sono finalizzate a destinare 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.
Proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni. La manovra prevede anche l'introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive.
Mobilità sostenibile. Con riferimento al settore dei trasporti si prevede, nella prima sezione, l'istituzione di un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalità. In particolare è incrementata la dotazione del citato Fondo, istituito dall'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) per l'anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Si prevede infine l'attribuzione di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. A valere su queste ultime risorse possono essere stipulate convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti – Invitalia nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali.
Ciclovie turistiche. In continuità con quando disposto dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 640 della legge n. 208 del 2015) è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Tali risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 1, comma 144 e 145). Si ricorda che, con la legge di stabilità per il 2016, erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Addio alla tassa di licenziamento nei cambi di appalto. Prevista l'applicazione a regime della disposizione (che la normativa vigente limita al periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali.
Casse previdenziali. Tra le altre novità c'è la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti infrastrutturali. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
Lavoratori autonomi. Si riduce l'aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps, portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018.