Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
La risposta è positiva, installando un impianto di riscaldamento a pompa di calore si acquisisce il diritto ad usufruire del cosiddetto "bonus mobili", istituito dal Decreto Legge n. 63/2013 ("Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale"), convertito con modificazioni con Legge 3 agosto 2013, n. 90 e recentemente prorogato a tutto il 2015 dalla Legge di Stabilità per l’anno corrente.
Infatti, come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la propria Circolare n. 11/2014, l’unico caso in cui il "bonus mobili" è ammesso, anche senza che il contribuente provveda ad eseguire opere edilizie sull’immobile in cui dovranno essere collocati mobili e grandi elettrodomestici agevolati è quello relativo agli interventi di risparmio energetico di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR quali, appunto, al sostituzione di caldaie e condizionatori fissi.
Resta inteso che gli interventi finalizzati al risparmio energetico, che beneficiano della maggiore detrazione del 65%, non possono costituire presupposto per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. A tal proposito con la Circolare n.29 del 2013, paragrafo 3.1., è stato precisato dall’Agenzia che "i soggetti che possono avvalersi del beneficio fiscale sono (…) i contribuenti che (…) fruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis con la maggiore aliquota del 50% e con il maggior limite di 96.000 euro di spese ammissibili".