Non costituisce un aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 del Codice civile, la trasformazione in terrazzo di un precedente affaccio occasionale realizzato con una copertura in lamiera.
Lo ha precisato la Corte di cassazione nell'ordinanza n.27909/2017.
“Questa Corte, da tempo, ha sempre sostenuto che la possibilità di restare in maniera più comoda ad esercitare una veduta non costituisce aggravamento della servitù di veduta (Cass. civ., Sezione Seconda, Sent. 21 febbraio 1995, n. 1899)”, ricorda la Cassazione.
“Ancor più di recente è stato poi ribadito il condiviso principio (pure correttamente fatto proprio dalla sentenza impugnata) per cui "non costituisce aggravamento della servitù di veduta, ai sensi dell'art. 1067 c.c., la trasformazione di un precedente affaccio occasionale" (Cass. civ. , sezione Seconda, Sent. 8 agosto 2002 , n. 11938 e 2 luglio 2003, n. 10460)”.