In tema di danni cagionati a terzi dall'esecuzione di opere appaltate, si applica la regola per la quale risponde il solo appaltatore, ove abbia operato in autonomia con propria organizzazione e apprestando i mezzi a ciò necessari, e il solo committente, nel caso in cui si sia ingerito nei lavori con direttive vincolanti, mentre rispondono entrambi, in solido, qualora la suddetta ingerenza si sia manifestata attraverso direttive che abbiano soltanto ridotto l'autonomia dell'appaltatore.
Lo ha affermato la terza sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 11194 del 24 aprile 2019.
Ne dà notizia l'Ance nella sua rassegna di giurisprudenza “La responsabilità nell’appalto”, aggiornata al 28 agosto 2019.
In allegato la rassegna di giurisprudenza aggiornata