“La presente legge ha il fine di adeguare all’odierna società della conoscenza la formazione iniziale e le procedure per l’accesso alla libera professione di geometra, sulla base del parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Ruolo e futuro delle libere professioni nella società civile europea del 2020» (2014/C 226/02), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 luglio 2014, e della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15.”
Così recita l'articolo 1 della proposta di legge “Disciplina della professione di geometra e norme per l’adeguamento delle disposizioni concernenti le relative competenze professionali”, a prima firma dell’On.le Simona Flavia Malpezzi (PD), presentata il 9 settembre 2016 alla Camera dei Deputati (LEGGI TUTTO).
Vediamo nel dettaglio tutti gli altri articoli della proposta di legge (IN ALLEGATO).
ART. 2. (Formazione alla professione di geometra).
1. Alla professione di geometra si accede con uno specifico corso di laurea professionalizzante e abilitante, istituito e attivato dalle università, anche in collaborazione con gli istituti tecnici, gli istituti tecnici superiori e i collegi professionali territoriali interessati. Il corso di laurea comprende lo svolgimento di un tirocinio professionale della durata di sei mesi, sostitutivo di quello previsto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.
2. Ai sensi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la denominazione, la classe di appartenenza, gli obiettivi formativi e l’ordinamento didattico del corso di laurea di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il decreto di cui al comma 2 specifica il numero dei crediti formativi universitari riservati a ciascuna attività formativa, fino al totale di 180 crediti. Al tirocinio professionale devono comunque essere riservati almeno 30 crediti.
4. L’esame finale per il conseguimento della laurea di cui al comma 1 ha valore di esame di Stato abilitante all’esercizio della professione di geometra. Possono essere ammessi all’esame finale esclusivamente coloro che hanno conseguito, nell’ambito dello specifico corso di laurea, tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico.
5. Le modalità dell’esame finale per il conseguimento della laurea e la composizione della commissione giudicatrice sono stabiliti con il decreto di cui al comma 2. Della commissione devono comunque far parte professionisti designati dal Consiglio nazionale dei geometri e geometri laureati.
6. Con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentiti l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, gli specifici requisiti e gli indicatori per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di laurea di cui al comma 1.
7. Ai laureati del corso di laurea di cui al comma 1 spetta il titolo professionale di geometra laureato.
ART. 3. (Accesso alla professione di geometra).
1. L’esercizio della libera professione di geometra è riservato agli iscritti nel corrispondente albo professionale.
2. Per essere iscritti nell’albo dei geometri è necessario:
a) essere cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, oppure cittadini di uno Stato estero con il quale esista un trattamento di reciprocità;
b) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l’iscrizione è richiesta;
d) essere in possesso del diploma di laurea di cui all’articolo 2, comma 1.
ART. 4. (Competenze professionali dei geometri).
1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante integrazioni al regolamento per la professione di geometra di cui al regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, determinando le competenze professionali dei geometri che hanno conseguito il diploma di laurea di cui all’articolo 2, comma 1, in relazione alla formazione culturale e professionale conseguita nel relativo corso di laurea.
ART. 5. (Abrogazioni).
1. La legge 7 marzo 1985, n. 75, è abrogata.
2. All’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: « geometra » è soppressa;
b) la lettera b) del comma 2 è abrogata;
c) al comma 4, le parole: « geometra laureato » sono soppresse;
d) nella rubrica, la parola: « geometra » è soppressa.
ART. 6. (Norme transitorie e finali).
1. Fino al 31 dicembre 2024 l’accesso alla professione di geometra è altresì consentito sulla base delle norme previgenti di cui all’articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Conservano efficacia fino alla medesima data i periodi di tirocinio e i titoli di studio maturati e validi ai fini dell’ammissione all’esame di Stato secondo le disposizioni previgenti, nonché i provvedimenti assunti al riguardo dagli organi professionali.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2025 è soppresso l’esame di Stato per l’accesso alla professione di geometra, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 4.
3. Il titolo di geometra laureato spetta altresì agli iscritti all’albo professionale dei geometri e geometri laureati che abbiano conseguito una delle lauree previste dalle norme previgenti di cui all’articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, purché tale laurea sia stata conseguita entro il terzo anno accademico successivo a quello della data di emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 2, comma 2, e ferme restando le loro competenze professionali come stabilite dal regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.
4. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Leggi anche: “Geometri, presentata alla Camera una proposta di legge di riforma dell'accesso alla professione”