L’esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio (classe LP-01), in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02) e in professioni tecniche industriali e dell’informazione (classe LP-03) abilita all’esercizio delle professioni di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
Lo stabilisce l'articolo 2 del disegno di legge sui titoli universitari abilitanti, collegato alla manovra di bilancio, approvato in via definitiva oggi dal Senato con 184 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessuna astensione.
Il disegno di legge “figura tra gli interventi di riforma indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per i quali il via libera deve obbligatoriamente arrivare entro il 31 dicembre prossimo”, spiega il senatore Mario Pittoni (Lega), relatore del provvedimento e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.
“La norma attribuisce effetto abilitante ad alcune lauree ai fini dell’esercizio delle rispettive professioni. Nello specifico”, spiega Pittoni, “l’esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, in farmacia e farmacia industriale, in medicina veterinaria, nonché della laurea magistrale in psicologia, abilita all’esercizio delle professioni rispettivamente di odontoiatra, farmacista, medico veterinario e psicologo. Analogamente, il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l’edilizia e il territorio, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e in professioni tecniche industriali e dell’informazione, ha effetto abilitante all’esercizio delle professioni di geometra laureato, agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato. Inoltre, il possesso delle lauree magistrali in chimica, fisica e biologia, abilita rispettivamente all’esercizio delle professioni di chimico, fisico e biologo. Oltre alle menzionate lauree, il disegno di legge prevede che con regolamenti di delegificazione (e quindi non più con legge) si possano rendere abilitanti all’esercizio delle professioni regolamentate ulteriori lauree”.
“Si tratta”, aggiunge il relatore, “di un intervento organico con cui si estende ad altri ambiti professionali la misura (avviata con l’articolo 102 del decreto Cura Italia) che ha introdotto la laurea abilitante in Medicina e chirurgia, consentendo di fornire una risposta immediata all’esigenza di fronteggiare le condizioni di criticità del Servizio sanitario nazionale in seguito all’emergenza pandemica. Ulteriori integrazioni saranno possibili al tavolo che il Governo si è impegnato ad attivare in tempi celeri per la revisione e l’aggiornamento della disciplina relativa all’accesso alle professioni regolamentate, dando seguito alle istanze provenienti da alcune professioni in un’ottica di completamento del quadro normativo di riferimento”.
“La legge non comporterà scavalcamenti, in quanto il dispositivo abilitante alla professione decorrerà non dall’entrata in vigore della norma, bensì dall’anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali cui è demandato l’adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, previo accreditamento dei corsi di studio abilitanti. Costituisce cioè un primo tassello, cui faranno seguito disposizioni attuative (del Governo e delle università) e la fase di accreditamento. Coloro che hanno già conseguito il titolo in base ai previgenti ordinamenti didattici o lo conseguiranno nel frattempo, per accedere alle rispettive professioni dovranno sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione; tuttavia l’articolo 6 dispone che siano assicurate modalità semplificate. La loro definizione sarà rimessa a uno o più decreti del ministro dell’Università (di concerto con il ministro vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio). Per gli studenti che hanno conseguito o conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti, è prevista una specifica disciplina transitoria (articolo 7): l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo sarà acquisita previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Anche in questo caso la disciplina concreta è rimessa a un decreto del ministro dell’Università”, conclude Pittoni.