È approdato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 30 del 6 febbraio 2017 il decreto del Miur n. 987 del 12 dicembre 2016 recante “Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”.
Il provvedimento – IN ALLEGATO - sostituisce il decreto ministeriale n. 47/2013 (e successive modificazioni e integrazioni), fatte salve le deroghe sui requisiti di docenza fino all’anno accademico 2017/2018 di cui ai decreti ministeriali n. 194 del 27 marzo 2015 per tutte le università statali e non statali, e n. 168 del 18 marzo 2016 per le sole università non statali. Dall’anno accademico 2018/2019 è inoltre soppresso l’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 30 gennaio 2014.
LAUREE PROFESSIONALIZZANTI. Composto da 10 articoli e da 5 allegati (da A a E), il nuovo decreto del ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca all'articolo 8 contiene disposizioni per la flessibilità dell’offerta formativa e per i corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale, le cosiddette lauree professionalizzanti. Il comma 1 dispone che “in attuazione dell’art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 è data la possibilità di accreditare nuovi corsi di studio che utilizzano, negli ambiti disciplinari relativi alle attività di base e caratterizzanti, ulteriori settori scientifico-disciplinari rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 nel rispetto degli obiettivi formativi della relativa classe e di quanto appresso indicato:
a) il numero massimo di corsi di studio accreditabili complessivamente nel biennio per ciascun ateneo non può essere superiore al valore maggiore tra 3 corsi e il 10% del totale dei corsi già accreditati nell’anno accademico 2016/2017;
b) sono esclusi:
i. lauree: L-17 - Scienze dell’architettura, L/DS- Difesa e sicurezza, SNT/1, SNT/2, SNT/3 e SNT/4 relative alle professioni sanitarie;
ii. lauree magistrali a numero programmato nazionale o locale obbligatorio: LM-4 – Architettura e ingegneria edile-architettura, LM-41 – Medicina e chirurgia, LM-42 - Medicina veterinaria, LM-46 - Odontoiatria e protesi dentaria, LM-85bis – Scienze della formazione primaria, LMR/02 - Restauro, LM/DS - Difesa e sicurezza, LM/13 - Farmacia e farmacia industriale;
iii. i corsi di studio interclasse di cui all’art. 1, comma 3, dei decreti ministeriali 16 marzo 2007 e la LMG/01 - Giurisprudenza;
c) gli ulteriori settori possono essere inseriti in aggiunta o in sostituzione di quelli presenti nelle tabelle della relativa classe fermo restando che:
i. per ciascun ambito disciplinare deve essere attivato almeno un settore scientifico-disciplinare tra quelli previsti dalle tabelle della classe;
ii. ai settori scientifico-disciplinari presenti nelle tabelle della classe devono essere attribuiti almeno il 50% del numero minimo di CFU previsti per ciascuna delle attività formative indispensabili”.
Il comma 2 stabilisce che “al fine di facilitare l’istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell’ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun ateneo può proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il progetto formativo è sviluppato mediante convenzioni con imprese qualificate, ovvero loro associazioni, o ordini professionali che assicurano la realizzazione di almeno 50 CFU e non più di 60 CFU in attività di tirocinio curriculare, anche con riferimento ad attività di base e caratterizzanti;
b) i corsi di studio prevedono la programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell’art. 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, entro il limite massimo di cinquanta studenti e la presenza di un adeguato numero di tutor delle aziende coinvolte nel processo formativo;
c) al termine del primo ciclo della sperimentazione, l’indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all’80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell’accreditamento periodico del corso stesso dall’anno accademico 2021/2022 nonché al fine dell’accreditamento iniziale di altri corsi con le medesime caratteristiche nella stessa classe”.