“Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei”, i lavoratori autonomi “sono equiparati alle piccole e medie imprese”.
È quanto stabilisce l'articolo 7 della nuova versione del disegno di legge per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (collegato alla Legge di stabilità 2016), che sarà all'esame del Consiglio dei ministri di giovedì prossimo.
Il citato art. 7 abroga l'articolo 1, comma 821, della Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) il quale stabilisce che “I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attivita' economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/ 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialita' 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni”.
EQUIPARAZIONE SENZA SCADENZE. Il disegno di legge, dunque, cancella ogni riferimento temporale, laddove invece la Legge di stabilità 2016 restringe l'equiparazione al periodo fino al 2020. Inoltre, l'equiparazione ai fini dell'accesso ai fondi europei si applicherà a tutte le forme di lavoro autonomo, nessuna esclusa.
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE GARE PUBBLICHE. Il citato articolo 7 del Collegato dispone anche che le amministrazioni pubbliche “promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli” dedicati al lavoro autonomo nei centri per l'impiego, “e adattando, laddove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche di tali lavoratori”.
NEI CENTRI PER L'IMPIEGO SPORTELLI DEDICATI AL LAVORO AUTONOMO. L'articolo 6 prevede che i centri per l'impiego e gli organismi accreditati si dotino, “in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali”.