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Lavoratori edili, da Ance la Guida sul distacco nazionale

Nel gestire la propria attività di impresa, il datore di lavoro può ricorrere a diverse forme di esternalizzazione del lavoro: distacco, somministrazione e appalto. La Guida tiene conto delle novità introdotte dal decreto PNRR (n. 19/2024) al regime sanzionatorio in materia di esternalizzazioni

martedì 18 giugno 2024 - Redazione Build News

bonus (1) Fonte pexels.com

Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) ha realizzato la Guida sul distacco nazionale nel settore edile, che tiene conto anche delle recenti novità introdotte dal DL n. 19/2024 al regime sanzionatorio in materia di esternalizzazioni.

La Guida si propone di illustrare le principali caratteristiche della disciplina del distacco, al fine di evidenziare le differenze di tale istituto con le altre forme di esternalizzazione consentite dalla legge. Nel gestire la propria attività di impresa, il datore di lavoro può infatti ricorrere a diverse forme di esternalizzazione del lavoro: il distacco, la somministrazione e l’appalto.

Distacco

L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa (art. 30 co. 1 d.lgs. 276/2003).

Contratto di somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto, a tempo indeterminato o determinato, con il quale un’agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del d.lgs. 276/2003, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore.

Appalto

L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore (che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto), nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa (art. 29 co. 1 d.lgs. 276/2003).

Le novità introdotte dal decreto PNRR

Si tratta di tre istituti che devono essere tenuti ben distinti tra loro, in modo tale da garantirne un utilizzo legittimo, specialmente alla luce delle novità introdotte dal decreto PNRR (n. 19/2024). Il decreto PNRR ha, infatti, modificato il regime sanzionatorio per somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti: dal 2 marzo 2024, le sanzioni previste dall’art. 18, d. lgs. n. 276/2003 hanno di nuovo rilevanza penale.

Inoltre, il medesimo decreto ha esplicitato il principio secondo cui in caso di somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall’articolo 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003.

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