L'Inps ha emanato la circolare n. 158 datata 23/12/2019, avente ad oggetto “Elementi identificativi del c.d. trasfertismo di cui all’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi”.
A seguito dell'interpretazione recata dall’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225/2016, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, con questa circolare – IN ALLEGATO - si forniscono i relativi chiarimenti utili ai fini dell’applicabilità del corretto regime contributivo.
Soddisfazione è espressa da Assistal: “La circolare numero 158 del 23 dicembre 2019 dell’Inps ha fornito chiarimenti utili sulla corretta applicazione del regime fiscale e contributivo in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti”, sottolinea l'associazione.
“Sul riferimento normativo, ovvero i commi 5 e 6 dell’articolo 51 del TIUR, Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917/1986), è sorto negli anni un contenzioso contraddistinto da una serie di interventi giurisprudenziali e legislativi. Nello specifico, l’articolo 7-quinquies del decreto-legge n. 193/2016, convertito nella legge n. 225/2016, ha individuato, da un lato, gli elementi necessari e concorrenti per l’esistenza del trasfertismo, dall’altro, qualora quest’ultimo non trovi applicazione, ha riconosciuto ai lavoratori subordinati il diritto a beneficiare del trattamento di trasferta. Tale disposizione, fortemente voluta da Assistal nel corso della conversione in legge nel 2016, sancisce che si è in presenza di un trasfertista, con il conseguente assoggettamento al 50% dei contribuiti delle indennità di trasferta, quando sussistono contestualmente le seguenti condizioni: la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Infine, con la sentenza 27093/2017, la Cassazione a sezioni unite ha confermato la retroattività del provvedimento in quanto conforme ai principi costituzionali di ragionevolezza e di tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, nonché l’espressione «anche se corrisposta con carattere di continuità» deve essere intesa nel senso che l’eventuale continuità della corresponsione del compenso per la trasferta non ne modifica l’assoggettabilità al regime contributivo e fiscale”, conclude il comunicato di Assistal.
“Finalmente le nostre imprese – ha affermato Angelo Carlini Presidente Assistal – possono tirare un sospiro di sollievo per una questione che da anni era segnata da incertezze e ambiguità. La circolare emanata dall’Inps può considerarsi come una risoluzione definitiva per il contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria. Assistal ha lavorato duramente nel corso degli anni per il raggiungimento di tali traguardi legislativi e non possiamo non esprimere la nostra soddisfazione che anche l’Inps abbia riconosciuto la validità e l’ineccepibilità delle nostre istanze”.