Fisco

Lavori a cavallo dell'anno: niente più obbligo di Ire ai fini del 65%

Con la pubblicazione del Decreto Semplificazioni eliminato l'obbligo di presentazione del modello IRE riservato alla comunicazione relativa ai lavori che proseguono per più periodi d’imposta ammessi alla detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici

giovedì 7 gennaio 2016 - Redazione Build News

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Risponde Caf Acli srl - Centro di Assistenza Fiscale Acli


 Niente più modello Ire per gli interventi finalizzati al risparmio energetico che proseguono a cavallo dell’anno e le cui spese siano dilazionate in più periodi d’imposta. L’abrogazione dell’obbligo è stato introdotto dall’articolo 12 del D.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, cosiddetto decreto “Semplificazioni”, che a partire dal 13 dicembre 2014 - data di entrata in vigore del testo - ha passato una mano di bianchetto sulla necessità di comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese effettuate per interventi di riqualifica energetica non ultimati entro l’anno. L’adempimento, in effetti, era più burocratico che sostanziale; il non rispetto della scadenza (entro i 90 giorni successivi alla fine dell’anno d’imposta) non implicava l’esclusione dal godimento del beneficio fiscale, che dunque sarebbe stato comunque riconosciuto, ma l’irrogazione di una sanzione che poteva andare da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro. Di conseguenza in un’ottica di “semplificazione” è più che comprensibile la scelta di abrogare l’invio del modello.

Vediamo allora in termini pratici questo cosa comporta. Fino al 2014, chiunque stesse effettuando dei lavori di risparmio energetico proseguiti da un anno all’altro, e per i quali, nell’anno precedente, aveva già effettuato delle spese, sarebbe stato tenuto a inviare entro il 31 marzo - appunto entro 90 giorni dalla fine del periodo di imposta - una comunicazione all’Agenzia delle Entrate certificando le medesime spese già sostenute. Traducendo con un esempio: un contribuente con lavori finalizzati al risparmio energetico, iniziati nel 2013 e proseguiti nel 2014, per di più con spese già effettuate (totalmente o parzialmente) nel 2013, avrebbe dovuto inviare il modello Ire all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2014 (da ricordare a tal proposito che l’eco-bonus prevede regole diverse rispetto alla normale detrazione sulle ristrutturazioni). Come accennato, l’omesso invio non gli avrebbe fatto perdere la possibilità di cominciare a detrarre il 65% delle spese sostenute nel 2013 nella dichiarazione 730 o Unico/2014, ma gli avrebbe comunque causato l’irrogazione della suddetta sanzione, salata o salatissima.

Viceversa, dal 13 dicembre 2014 l’obbligo dell’Ire non esiste più. Chi, insomma, stesse effettuando opere di risparmio energetico iniziate, pagate e non ultimate nel 2014, o successivamente, non dovrà inviare nessun modello. Resta inteso, inoltre, che laddove i lavori fossero iniziati nel 2013, o comunque precedentemente al 2014, e continuassero ancora adesso, la soppressione dell’invio è comunque valida a decorrere dal passaggio d’anno 2014-2015. Non solo, ma in applicazione del cosiddetto principio del favor rei, scrivono le Entrate nella Circolare 31/E del 2014 (punto 4), “devono ritenersi non applicabili le sanzioni in relazione a fattispecie di omesso o irregolare invio della comunicazione commesse prima dell’entrata in vigore del decreto (13 dicembre 2014, ndr) per le quali, alla medesima data, non sia intervenuto provvedimento di irrogazione definitivo”. In sostanza l’Agenzia sta avvisando che con l’abrogazione dell’Ire vengono sanate (se non già contestate) anche le violazioni commesse negli anni precedenti all’entrata in vigore del decreto Semplificazioni.

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