Con la delibera n. 43 del 17 gennaio 2018, l'Autorità anticorruzione ha dato ragione all'Ordine degli Architetti di Bologna in merito all'illegittimità della clausola di un bando di gara che, ai fini partecipativi, richiede il seguente requisito: “svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali, per importo totale dei lavori non inferiore a, per ciascuna Categoria/ID.Opere: E.22 euro 150.000,00 – S.04 euro 400.000,00 – IA.03 euro 10.000,00”.
In proposito l'Anac ha chiarito che “la clausola del bando che richiede quale requisito di partecipazione lo svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, riferiti a tipologie di lavori analoghi, ossia interventi su cimiteri monumentali, non è legittima perché, in violazione delle Linee guida n. 1 assimila impropriamente il concetto di lavori analoghi con quello di lavori identici, con conseguente ingiustificato sacrificio del principio della massima partecipazione”.
Secondo l'Autorità anticorruzione, dunque, la clausola del bando è in contrasto con le Linee guida n. 1, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, come denunciato anche dall'Ordine degli Architetti di Bologna.
In allegato la delibera Anac n. 43 del 17 gennaio 2018