In caso di lavori da Superbonus 110% effettuati su un condominio minimo, chi deve effettuare i pagamenti, per non perdere l’agevolazione? È questo uno dei quesiti a cui ha risposto l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 809 del 14 dicembre 2021 che, come di consueto, trae spunto dai documenti di prassi emanati per chiarire la portata e i dettagli delle disposizioni di riferimento (articoli 119 e 121 del decreto “Rilancio”).
Riguardo alla domanda concernente la possibilità per i condòmini di un condominio minimo di pagare indifferentemente ognuno la propria quota al fornitore (con fatture intestate ai singoli condòmini) o di incaricare uno di essi di effettuare il pagamento del totale (con fatture intestate al condòmino incaricato), l’Agenzia ricorre alla circolare n. 24/2020. In tale documento, infatti, nel ricordare che per i mini condomini, a differenza dei “grandi”, non è necessaria, tra l’altro, la nomina dell'amministratore (nonché l'obbligo da parte di quest'ultimo di apertura di un apposito conto corrente intestato al condominio), ha precisato che, di conseguenza, al fine di beneficiare del Superbonus, per i lavori realizzati sulle parti comuni, i condomìni, non essendo tenuti a richiedere il codice fiscale del condominio, possono utilizzare il codice fiscale del condòmino che ha effettuato i connessi adempimenti.
Pertanto, nel caso in esame, le fatture dovranno essere emesse nei confronti del condòmino che effettua – o di entrambi i condòmini che effettueranno – anche i correlati adempimenti. Poi aggiunge che la detrazione spetta anche a colui che non risulta intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia effettivamente sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulta, invece, intestatario dei predetti documenti (una precisazione fornita con la circolare n. 7/2021 in tema di agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e di efficientamento energetico, ma applicabile anche ai fini del Superbonus). Per accedere alla detrazione è, però, indispensabile che i documenti di spesa, fin dal primo anno di fruizione del beneficio, siano integrati con il nominativo di chi ha pagato e con l'indicazione della relativa percentuale.
Ciascun condòmino, inoltre, indipendentemente dalla scelta effettuata dall'altro, potrà decidere di usufruire direttamente della detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, o di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito (articolo 121 del Dl “Rilancio”).
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