Nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di parti comuni di un edificio costituito in condominio, nel caso in cui il singolo condomino effettui pagamenti diretti alla ditta esecutrice dei lavori, come ci si deve regolare per non perdere il diritto ad usufruire delle agevolazioni IRPEF?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Per quanto riguarda i lavori di manutenzione, ordinaria o straordinaria non fa differenza, eseguiti sulle parti comuni di un edificio costituito in condominio ex articolo 16-bis TUIR, la prassi consolidata è che le fatture vengano saldate all’impresa/e esecutrice/ci da parte dell’amministratore e non da parte dei singoli condomini.
Tuttavia, la norma non pone alcun impedimento al fatto che alcuni condomini provvedano a pagare direttamente, ed eventualmente anche interamente, la propria quota di spese. In tal caso, nella delibera assembleare che ha deciso l’esecuzione dei lavori e l’affidamento degli stessi all’impresa/e prescelta/e, dovrebbe però essere precisato che alcuni condomini hanno scelto di pagare direttamente, e non tramite l’amministratore del condominio, la loro quota delle spese correlate all’intervento di manutenzione, indicando la propria quota in millesimi di proprietà delle parti comuni.
L’amministratore, nell’operare il riparto tra i condomini, dovrà poi riportare la quota detraibile da ciascuno di essi ed annotare che una quota parte è stata pagata direttamente all’impresa/e esecutrice/i da alcuni dei condomini, in modo che per ognuno dei condomini stessi venga rispettata la quota di tabella millesimale della proprietà delle parti comuni.
In sostanza, l’amministratore dovrà indicare quale è stata la quota delle spese relative all’intervento che è stata pagata direttamente dai condomini e quale invece tramite l’amministratore stesso.
È importante sottolineare che nel bonifico del singolo condomino che ha scelto di pagare direttamente chi ha eseguito i lavori dovrà essere indicato il codice fiscale del contribuente, la partita IVA della ditta appaltatrice a favore della quale viene effettuato il bonifico e la causale di versamento: "articolo 16 bis del Tuir 917/1986".