Nel caso in cui vengano eseguiti lavori di manutenzione ordinaria sulle parti comuni di un edificio condominiale, il condominio deve comunque effettuare la ritenuta del 4% come sostituto d’imposta o non è necessario visto che la banca opera già una ritenuta dell’8% sul compenso bonificato a favore dell’impresa che ha eseguito i lavori?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
No, l’ulteriore ritenuta del 4% sui corrispettivi fatturati all’impresa esecutrice dei lavori in parola non è necessaria. Sul punto è intervenuta la Circolare del 28 luglio 2010 n. 40 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, titolata "Ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito - articolo 25 Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78" secondo cui è pur vero che i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall’articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi, tuttavia nell’ipotesi di cui al quesito, in considerazione del carattere speciale della disciplina di cui all’articolo 25 del Decreto Legge n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la sola ritenuta del 10% prevista dal citato Decreto Legge n. 78 del 2010 e s.m.i..
I sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto, non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600 del 1973.