Nel caso in cui si proceda a lavori di recupero all’interno della propria unità immobiliare per 80.000 euro e nello stesso anno, a seguito di lavori sulle parti comuni del condominio di residenza, ci si sia dovuti accollare oneri per 45.000 euro, è possibile portare in detrazione tutta la somma oppure solo 96.000 euro?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Sulla specifica questione di cui al quesito posto l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la Risoluzione n. 206 del 3 agosto 2007 "Interpello ART.11, Legge 27 luglio 2000, n.212. Interpretazione dell’art. 1 della Legge n. 449 del 1997: coesistenza lavori di ristrutturazione su appartamento e su parti comuni" nella quale, a fronte di un’istanza di interpello avanzata da un contribuente, veniva chiarito il problema relativo alla possibilità o meno di includere la spesa sostenuta per i lavori di ristrutturazione delle parti comuni condominiali nel limite massimo di spesa riferibile ad ogni singola unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori di ristrutturazione edilizia.
Nel documento di prassi citato l’Agenzia ha chiarito che il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione spettante in relazione ai lavori sulle parti comuni dell’edificio non è in alcun modo influenzato dagli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, recupero o restauro conservativo realizzati dal contribuente nel proprio appartamento.
Nel caso in cui vengano effettuati interventi di ristrutturazione in casa e in condominio, il tetto massimo su cui calcolare la detrazione è quindi di 96.000 euro per ciascuna tipologia di lavori.