Fisco

Lavori per il Terzo Valico dei Giovi: i rilievi dell'Anac

L’Autorità raccomanda a Rfi di individuare con il Contraente Generale le modalità e le forme più opportune per il rispetto dell’obbligo del 60% dei lavori eseguiti da terzi individuati con una gara

giovedì 22 dicembre 2022 - Redazione Build News

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Faro dell’Anac sui lavori per il Terzo Valico dei Giovi, la linea ferroviaria Alta Velocità Milano Genova, affidati da Rfi al General Contractor Consorzio collegamenti integrati veloci (Cociv): nella delibera n.555 del 30 novembre 2022 (in allegato) l’Anac sottolinea come non sia stato rispettato l’obbligo di affidare a imprese terze il 60% dei lavori da eseguire.

Nel documento, l’Autorità presieduta da Giuseppe Busia raccomanda a Rfi di individuare con il Contraente Generale, entro trenta giorni, “le modalità e le forme più opportune” per garantire il rispetto delle clausole contrattuali evitando rischi di contenziosi futuri. E soprattutto di “adoperarsi da subito per evitare che i finanziamenti europei vengano perduti e i lavori sospesi”. L’infrastruttura – concepita ormai trenta anni fa - infatti è stata inserita tra i target del Pnrr.

I FATTI. La convenzione tra Rfi e Cociv per l’affidamento della Linea Ferroviaria Genova Milano risale al 16 marzo 1992. Nel 2011 è stato sottoscritto un atto integrativo per la progettazione esecutiva e la realizzazione della tratta Terzo Valico dei Giovi che prevede a carico del General Contractor l’obbligo di far eseguire il 60% dei lavori civili e di armamento a imprese terze selezionate dal consorzio stesso con una gara pubblica.

Nel corso degli anni però l’impresa che si era aggiudicata i lotti Val Lemme e Serravalle, a causa di difficoltà economiche, ha chiesto l’ammissione al concordato preventivo e ha ottenuto dal tribunale fallimentare l’autorizzazione a cedere a una sua partecipata il ramo d’azienda comprendente i contratti di appalto relativi alla realizzazione di parte delle opere del terzo valico. Successivamente le partecipazioni dell’azienda divenuta aggiudicataria sono state prima date in usufrutto poi acquistate da una società consorziata di Cociv.

Il secondo episodio è, invece, successivo ed è riferito all’affidamento del lotto Radimero a un Raggruppamento temporaneo d’impresa: in tal caso, la mandataria ha comunicato l’intenzione di recedere dal mandato stipulato, mentre la mandante – ovvero sempre la stessa azienda consorziata di Cociv - ha manifestato la disponibilità alla prosecuzione del rapporto contrattuale in proprio.

I RILIEVI ANAC. Secondo l’Autorità, l’acquisizione del pacchetto azionario dell’impresa che si era aggiudicata i vari lotti da parte di una società del consorzio Cociv impedisce di computare i lavori eseguiti nella quota del 60% prevista dal contratto perché detta società, facendo parte del Consorzio Cociv, non possiede più la qualità di impresa terza. Per l’Autorità il mancato rispetto della quota del 60% rappresenta anche una violazione di un preciso impegno assunto dal Governo Italiano, nell’ambito di una procedura di infrazione attivata dalla Commissione europea. Nelle prerogative del General Contractor, sottolinea Anac, non si può far rientrare anche quella di acquisire, senza limiti, la titolarità delle azioni delle Imprese Terze individuate con gara: si consentirebbe, in questo modo, che lavori eseguiti da società, comunque, controllate dal Consorzio siano, invece, conteggiati nella percentuale da affidare al mercato.

CONCLUSIONI. L’Anac raccomanda a Rfi di individuare con il Contraente Generale le modalità e le forme più opportune per il rispetto dell’obbligo del 60% dei lavori eseguiti da terzi individuati con una gara. Secondo l’Autorità potrà essere effettuata una ricognizione delle lavorazioni da poter porre a gara, valutando tutte le attività ancora da realizzare. Nel frattempo potrebbero essere valutate le operazioni societarie o contrattuali, affinché le lavorazioni affidate all’impresa del consorzio e i relativi utili non ricadano nella sfera del contraente generale. Anac precisa che ogni eventuale responsabilità sulla paventata perdita dei fondi comunitari sarebbe attribuibile al Contraente Generale che non abbia rispettato i limiti percentuali fissati nella convenzione e alla committente che non abbia adeguatamente e tempestivamente vigilato sul rispetto degli stessi.

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