Nella Conferenza Unificata del 10 maggio scorso è stata raggiunta l'intesa sul decreto che individua le categorie merceologiche e le relative soglie per le quali opera l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori.
Il via libera delle Regioni è stato condizionato all'accoglimento di un emendamento contenuto in un documento consegnato al Governo - pubblicato sul portale www.regioni.it, sezione "Conferenze" - con cui si chiede il differimento di un anno della applicazione del decreto stesso limitatamente alla categoria "Manutenzione stradale - Servizi e forniture". Nello stesso documento le Regioni hanno chiesto inoltre l'apertura di un tavolo volto alla determinazione di una chiara tipizzazione di tale categoria per interventi standardizzabili.
Del resto una generica definizione della categoria merceologica in esame è difficilmente riducibile a una prestazione di fornitura standardizzabile, vista la molteplicità delle tipologie degli interventi che possono essere ricomprese nella cosiddetta attività manutentoria stradale. Inoltre, la programmazione degli interventi in questo campo deve essere preceduta da scelte progettuali degli enti gestori tarate sulle specifiche e molto diversificate condizioni delle reti viarie interessate. Con il documento consegnato al governo le Regioni hanno però dato la propria disponibilità all’apertura immediata di un tavolo tecnico con i Ministeri competenti proprio per individuare eventuali tipologie di servizi di manutenzione stradale standardizzabili.
Riportiamo la posizione della Conferenza delle Regioni:
Posizione sullo schema di decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze, di individuazione delle categorie merceologiche e delle relative soglie per le quali opera l’obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori
Intesa ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 luglio 2014, n. 89
Punto 9) O.d.g. Conferenza Unificata
La Conferenza delle Regioni esprime l’intesa subordinata all’accoglimento della seguente proposta emendativa:
“1. Gli obblighi di cui al presente decreto decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana ad eccezione della categoria merceologica 25 (Manutenzione strade – servizi e forniture) il cui obbligo è differito di un anno, fatti salvi le programmazioni già avviate sulla base degli accordi sanciti nel Tavolo dei soggetti aggregatori e gli interventi già programmati dalle regioni alla data di entrata in vigore per la categoria 25”
Le Regioni chiedono inoltre l'apertura di un tavolo volto alla determinazione di una chiara tipizzazione della categoria 25 per interventi standardizzabili.