In caso di interventi effettuati in aree sottoposte a vincoli paesaggistici l’ordinamento – sempre sul presupposto dell’assenza di autorizzazione paesaggistica - pone l’accento sulla sanzione da immediatamente irrogare che, è in ogni caso, sempre e soltanto quella demolitoria prevista dall’art. 27 comma 2, D.P.R. n. 380/2001, quale che sia il titolo urbanistico ed edilizio richiesto - D.I.A., super D.I.A., permesso di costruire, ecc. - per rendere attuabile l’intervento. L'unico modo per ovviare alla (altrimenti inevitabile) eliminazione delle opere sarebbe unicamente quello di ritenere l’intervento ricompreso nell’ambito della manutenzione ordinaria, riconducibile alla libera attività edilizia.
Lo ha evidenziato la terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la sentenza n. 17/2016 depositata l'8 gennaio.
LA GIURISPRUDENZA DEL TAR NAPOLI. Il Tar Campania richiama in proposito parecchi pronunciamenti del Tar Napoli, tra cui la sentenza n. 1815/2015 della sesta sezione: “A prescindere dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio in zona vincolata (DIA o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in assoluta carenza di titolo abilitativo e, pertanto, ai sensi dell'art. 27 comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere sanzionato. Detto articolo riconosce, infatti, all'Amministrazione Comunale un generale potere di vigilanza e controllo su tutta l'attività urbanistica ed edilizia, imponendo l'adozione di provvedimenti di demolizione in presenza di opere realizzate in zone vincolate in assenza dei relativi titoli abilitativi, al fine di ripristinare la legalità violata dall'intervento edilizio non autorizzato. Ciò mediante l'esercizio di un potere - dovere del tutto privo di margini di discrezionalità in quanto rivolto solo a reprimere gli abusi accertati, da esercitare anche in ipotesi di opere assentibili con DIA, prive di autorizzazione paesaggistica”.
Nella sentenza depositata l'8 gennaio scorso i giudici amministrativi campani ricordano anche che “in materia di edilizia ed urbanistica, è sufficientemente motivato il provvedimento che, a fronte di un abuso edilizio, ne ordina la demolizione con il mero richiamo al verbale di sopralluogo dei tecnici comunali dato che, il provvedimento sanzionatorio in materia edilizia ha natura del tutto vincolata giacché è conseguente ad un accertamento tecnico della consistenza delle opere abusive realizzate”.