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Lavori sopra soglia senza contenuto tecnologico o innovativo: chiarimenti Anac sull'art. 108 del Codice

Il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è obbligatorio per le stazioni appaltanti nel caso di lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo

venerdì 29 novembre 2024 - Alessandro Giraudi

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Nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali l’Anac, riscontrato il pervenire di diverse richieste di chiarimento circa la possibilità di fare ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo per gli appalti di lavori sopra soglia, ha fornito alcuni chiarimenti con un Comunicato a firma del presidente approvato dal Consiglio dell’Anac del 20 novembre 2024.

Art. 108 del nuovo Codice Appalti

Ai sensi di quanto espressamente previsto dall’articolo 108, comma 1 del decreto legislativo 36/2023 le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiudicazione di appalti di lavori sopra soglia “sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita”.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo 108 rende, tuttavia, obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo, pertanto, la possibilità del ricorso al minor prezzo, per “gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l’innovazione” (lett. d) per “gli affidamenti di appalto integrato” (lettera e) e per i “contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo” (lettera f).

L’impossibilità del ricorso al criterio del minor prezzo relativamente ai suddetti casi è esteso dal vigente codice dei contratti pubblici anche agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante l’espressa formulazione dell’articolo 50 comma 4 che, riferendosi alle procedure di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), per le quali possono essere utilizzati entrambi i criteri, fa salva l’eccezione di cui al richiamato articolo 108 comma 2.

Per le fattispecie di cui alle lettere d), f) ed e) si conferma, quindi, a prescindere dall’importo dell’affidamento, l’utilizzo esclusivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità prezzo.

Il parere della Corte dei Conti

In merito alla possibilità di utilizzare il criterio del prezzo più basso per gli appalti di lavori sopra soglia – ferme restando le fattispecie sopra evidenziate e per le quali è obbligatorio il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – si è di recente favorevolmente espressa anche la Corte dei Conti (sezione regionale di controllo per la Liguria), con la deliberazione n. 174 del 9 agosto 2024, evidenziando come il legislatore nazionale, muovendosi nello spazio di manovra delineato nella Direttiva 24/2014/UE, ha espressamente limitato l’utilizzo di criteri diversi da quello del miglior rapporto qualità/prezzo nei soli casi previsti dal comma 2 dell’articolo 108 del decreto legislativo n. 36/2023.

Quanto evidenziato non significa, tuttavia, che le stazioni appaltanti godano di un potere arbitrario nella scelta del criterio di aggiudicazione, in quanto come espressamente chiarito anche nella Relazione illustrativa al codice “I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata, essendo, comunque quest’ultima tenuta a motivare l’esercizio del potere discrezionale di scelta del criterio di aggiudicazione”.

Le conclusioni dell'Anac

In conclusione, come evidenziato dall’Autorità già nelle Linee guida n. 2/2016 ed in altre recenti pronunce (ad esempio la delibera n. 219 del 23 aprile 2024) una lettura complessiva e sistematica dell’articolo 108, che tenga conto anche di altre essenziali disposizioni del medesimo codice, suggerisce:
- di accordare preferenza all’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi in cui risulti utile e conforme all’interesse della stazione appaltante la valorizzazione di aspetti qualitativi, di natura tecnica, ambientale, sociale non esaustivamente assicurati dalle specifiche tecniche, dai requisiti e dalle modalità di esecuzione delle prestazioni così come concepite e strutturate nei documenti progettuali a base di gara;
- di poter ricorrere - fuori dai casi per i quali è comunque obbligatorio l’utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - al criterio del minor prezzo ove gli aspetti qualitativi della commessa risultino esaustivamente assicurati da altre previsioni della lex specialis e dai documenti progettuali posti a base di gara.

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