Con l'interpello n. 1/2015 del 23 giugno 2015, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti in merito al quesito, avanzato da Federcoordinatori, sui criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
L'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo art. 100. Federcoordinatori ha chiesto “come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti? Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all'art. 100 si volesse far riferimento all'art. 90 relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?”.
LA RISPOSTA DEL MINISTERO. L'allegato XV, punto 2.2.1. lett. b), del d.lgs. 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere “l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione: […] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante”.
Pertanto, il riferimento all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.