“In una situazione di coesistenza di due diritti - quello del condominio ad eseguire le opere, imposte dalla pubblica amministrazione, di consolidamento delle strutture portanti della proprietà comune, da una parte; e quello del singolo condomino a non vedersi menomato nel godimento del proprio diritto di proprietà esclusiva sulla unità immobiliare posta nello stesso edificio condominiale, dall'altra - l'obbligo di indennizzare il condomino danneggiato dall'esecuzione dell'opera costituisce la soluzione adottata dall'ordinamento giuridico per contemperare e comporre i due interessi in contrasto, nessuno dei quali appare interamente sacrificabile all'altro.
Infatti, dalla coesistenza dei due diritti e dalla necessità di tutelarli entrambi deriva che, ogniqualvolta l'esercizio dell'uno provochi una menomazione dell'altro, al soggetto danneggiato nella sua proprietà esclusiva deve essere accordato un compenso equivalente al sacrificio sopportato, al fine di evitare che il peso del pregiudizio gravi interamente sulla sua sfera giuridica”.
Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, sezione seconda civile, con la sentenza n. 25292/2015 pubblicata il 16 dicembre.
LA VICENDA. Nel caso affrontato dai giudici della suprema Corte, “la Corte d'appello ha accertato che l'opera di consolidamento delle strutture portanti dell'edificio condominiale - eseguita dal condominio in ottemperanza ad un'ordinanza sindacale emanata per la tutela della pubblica incolumità a fronte del pericolo di crollo del fabbricato - ha determinato un pregiudizio della proprietà esclusiva del singolo condomino, sotto il profilo della riduzione della superficie e della cubatura fruibile del suo fondo a piano terra, adibito ad autorimessa.
La Corte del merito ha quindi riconosciuto sussistente, a carico del condominio, un obbligo indennitario per il sacrificio imposto, nell'interesse della collettività condominiale, al diritto dominicale del comunista, in una fattispecie nella quale quest'ultimo non ha neppure prospettato la possibilità per il condominio di evitare il danno mediante una diversa esecuzione dell'opera”.
CASSAZIONE: PRINCIPIO DI GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA. “Così decidendo, la Corte d'appello si è attenuta, correttamente, al principio di giustizia distributiva – osserva la Cassazione - in forza del quale l'onere necessario alla produzione di un'utilità collettiva nell'interesse di tutti i condomini deve essere proporzionalmente distribuito tra tutti i comunisti e non deve finire per gravare esclusivamente sul singolo condomino, la cui proprietà esclusiva sia risultata menomata a seguito e per effetto della realizzazione delle opere dirette a consolidare l'edificio condominiale pericolante”.