Pubblichiamo un articolo di Confprofessioni che illustra le novità in arrivo con il disegno di legge – collegato alla Legge di stabilità – di riordino del lavoro autonomo, che sarà presentato dal Governo entro fine gennaio.
“Il ddl rappresenta il primo testo specificatamente dedicato a tutti i rapporti di lavoro autonomo, con esclusione di imprese e piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla camera di commercio. Le norme dovrebbero, pertanto, sostenere i professionisti e tutti i titolari di partita Iva senza un proprio albo di riferimento.
Di concerto con il ministero del Lavoro, i tecnici dell’esecutivo stanno quindi definendo un articolato composto da una quindicina di articoli, destinato a dare una specifica disciplina al settore. Eccoli in sintesi.
BANDI PUBBLICI APERTI AD AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI. Il ddl conferma l’intento della legge di Stabilità per il 2016 di aprire le porte dei bandi pubblici, sino ad oggi riservati esclusivamente alle aziende, anche ad autonomi e professionisti imponendo alle amministrazioni pubbliche di non circoscrivere la partecipazione ai progetti agli autonomi, ad esempio, richiedendo l’obbligatoria iscrizione alle Camere di Commercio o l’avvenuta affiliazione ad una società.
CLAUSOLE ABUSIVE. Prevista una stretta contro le clausole abusive per evitare che la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo si traduca in clausole vessatorie a danno di quest’ultimo. Ad esempio, sarà vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento; così come si considererà abusivo il patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto; nonché il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
POLIZZA MANCATI PAGAMENTI. Liberi professionisti e lavoratori autonomi potranno stipulare polizze assicurative per "recuperare" il mancato pagamento delle proprie parcelle. Il costo della polizza, le cui caratteristiche dovranno essere normate per legge, sarà totalmente detraibile.
PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, il lavoratore potrà cedere anche a terzi i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell’esecuzione o nell’adempimento del contratto stesso.
SPESE PER LA FORMAZIONE. Si potrà detrarre completamente, ma fino a 10 mila euro, le spese sostenute per l'aggiornamento professionale di corsi di aggiornamento (obbligatori o facoltativi), master, convegni, Fad.
CONSULENZA DIDATTICA. Per favorire il lavoro autonomo il ddl prevede che presso i centri per l'impiego e gli organismi accreditati (agenzie per il lavoro) sia installato uno sportello dedicato al lavoro autonomo per la raccolta delle offerte e domande di lavoro autonomo, per fornire informazioni a professionisti e imprese, per fornire informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché sulle opportunità di credito e agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Inoltre le spese sostenute dal lavoratore per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all'autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale erogati da organismi accreditati saranno anch'esse deducibili interamente dal reddito entro il limite annuo di 5 mila euro.
MALATTIA, MATERNITÀ E CONGEDI. Un pacchetto di modifiche significative riguarda poi la malattia, la maternità ed i congedi parentali. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della professione per più di 60 giorni, si prevede la sospensione del versamento degli oneri previdenziali per l'intera durata della malattia fino a un massimo di due anni. Il periodo contributivo tuttavia non va perduto; infatti, al termine della malattia, il lavoratore potrà pagare il debito previdenziale relativo al periodo di sospensione in rate mensili nell'arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione. Altra novità concerne l'indennità di maternità che, con una modifica al ddl al T.u. maternità (il dlgs n. 151/2001), diventa di diritto erogabile alla lavoratrice, indipendentemente cioè da una effettiva astensione dall'attività di lavoro. In sostanza, basterà una domanda all'Inps per ricevere la liquidazione dell'indennità di maternità. Relativamente al congedo parentale, inoltre, il ddl eleva (da tre) a sei mesi il periodo di tutela e allunga il periodo di fruizione (da un anno) fino a tre anni di vita del bambino equiparando di fatto gli autonomi ai lavoratori dipendenti”.