“La facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto ad esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003 e di quanto eventualmente previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.”
Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro nell'interpello n. 6 del 24 ottobre 2018, in risposta alla richiesta di parere – formulata dall’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio (A.N.I.S.A.) - in ordine alla possibilità di non applicare al lavoratore intermittente la disciplina contenuta nel decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro straordinario eccedente le 40 ore settimanali.
In allegato l'interpello n. 6 del 24 ottobre 2018