L'Associazione nazionale dei costruttori edili (Ance) ha aggiornato (22 gennaio 2018) il dossier sulle deroghe regionali al DM 1444/1968 che raccoglie le disposizioni regionali adottate in attuazione dell’art. 2-bis del TU Edilizia, dando conto anche delle novità contenute nella Circolare della Regione Lazio esplicativa della Legge regionale 7/2017.
Lazio DGR 867/2017 “Approvazione circolare esplicativa sulla LR 7/2017”
Si riporta di seguito il testo della Circolare regionale sulla LR 7/2017 nella parte in cui fornisce indicazioni in tema di deroghe al DM 1444/1968:
“7. Articolo 8 – Dotazioni territoriali e disposizioni comuni
7.1 Standard urbanistici di cui agli artt. 3 e 5 del DM 1444/1968 (art. 8, comma 1)
L’articolo 8 detta una serie di norme comuni per l’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 della LR 7/2017.
Tra queste vi è quella relativa alla necessità di garantire una nuova dotazione di standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del DM 1444/1968 ove a seguito dell’intervento consegua un aumento del carico urbanistico derivante dall’incremento volumetrico o dal cambio di destinazione d’uso.
La disposizione prevede che qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici sia sempre possibile monetizzarli, corrispondendo un contributo pari al 50% del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’art. 16 del Dpr 380/2001, relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti, fatte salve altre diverse modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali.
La possibilità di monetizzare con le regole sopra descritte gli standard urbanistici non reperiti è concessa anche in altre due fattispecie:
1) nei comuni con popolazione residente superiore a 40mila abitanti se l’estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000 mq;
2) nei comuni con popolazione residente inferiore a 40mila abitanti se l’estensione delle aree da cedere sia inferiore a 500 mq.
In conseguenza di quanto prescritto dalla norma, nel caso in cui sia comprovata l’impossibilità di reperire le aree per lo standard urbanistico dovuto, il soggetto proponente dovrà necessariamente avvalersi della monetizzazione, mentre nelle due precedenti fattispecie il soggetto proponente dovrà indicare se intende avvalersi o meno della facoltà concessa dalla legge in merito alla monetizzazione.
7.2. Deroghe al D.M. 1444/1968 (art. 8, comma 3)
Il comma 3 dell’art. 8 consente per la realizzazione delle premialità previste dalla norma di derogare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2-bis del DPR 380/2001, ai limiti di distanza fra i fabbricati di cui all’art. 9 del DM 1444/1968, mantenendo le distanze preesistenti, con eventuale modifica delle stesse, nel rispetto della distanza minima di 10 mt tra pareti finestrate. Ugualmente per le medesime finalità è possibile derogare ai limiti di densità edilizia di cui all’art. 7 del DM 1444/1968, così come alle altezze massime consentite dall’art. 8 dello stesso decreto ministeriale. Merita, infine, chiarire che le deroghe sono consentite anche per l’applicazione di interventi che determinano una variazione della destinazione d’uso degli edifici.”
LEGGE REGIONALE LAZIO 7/2017 “DISPOSIZIONI PER LA RIGENERAZIONE URBANA E IL RECUPERO EDILIZIO”
La LR 7/2017 è espressamente emanata in attuazione dell’art. 2-bis del Dpr 380/2001 per promuovere, incentivare e realizzare la rigenerazione urbana (art. 1).
Art. 8 (Dotazioni territoriali e disposizioni comuni)
1. Gli interventi di cui agli articoli 3 (ristrutturazione edilizia e urbanistica o demolizione e ricostruzione con aumento fino al 30% di volumetria), 4 (ristrutturazione edilizia, compresa demolizione e ricostruzione, di singoli edifici con mutamento della destinazione d’uso), 6 (ristrutturazione edilizia o demolizione e ricostruzione con aumento fino al 20% della volumetria) e 7 (interventi da attuarsi con permesso di costruire convenzionato) nel caso prevedano un aumento del carico urbanistico derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio della destinazione d’uso degli immobili, devono prevedere la cessione all’amministrazione di aree per gli standard urbanistici di cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con popolazione residente superiore a 40 mila abitanti, l’estensione delle aree da cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000 mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti la monetizzazione degli standard è consentita qualora l’estensione delle suddette aree sia inferiore a 500 mq ovvero sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici. In tal caso l’importo della monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti; sono fatte salve altre modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali. Tali somme unitamente all’importo degli oneri di urbanizzazione non scomputati, derivanti dagli interventi di cui alla presente legge, sono utilizzate esclusivamente per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche nell’ambito dell’intervento stesso o nel territorio circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono vincolate a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale.
2. L’attuazione degli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi di cui all’articolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche.
3. Per la ricostruzione degli edifici demoliti è consentito il mantenimento delle distanze preesistenti con l’eventuale modifica delle stesse nel rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, nonché la deroga, secondo quanto previsto dall’articolo 2 bis del d.p.r. 380/2001, alle densità fondiarie di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e alle altezze massime consentite dall’articolo 8 del medesimo decreto 1444/1968. Tali deroghe sono consentite esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dalla presente legge.
Leggi anche: “Riqualificazione urbana: le deroghe della R. Emilia-Romagna al DM 1444/1968”