La Regione Lazio “riconosce l'importanza ed il ruolo della diffusione del verde nel contesti urbani e promuove lo sviluppo e la qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio e come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana, come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il comfort e il benessere urbano, favorire il risparmio energetico e la prevenzione del rischio idrogeologico.”
È quanto dispone il comma 1 dell'articolo 26 della Legge regionale del Lazio 10 agosto 2016, n. 12 "Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione", pubblicata sul Burl n. 64, Supplemento n. 2 dell'11 agosto 2016 e in vigore dal 12 agosto.
Al comma 2 del suddetto art. 26 si legge che la Regione Lazio “aderisce alla "Giornata nazionale degli alberi", riconosciuta ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) fissata per il 21 novembre di ogni anno. Durante tale Giornata, la Regione promuove ed incentiva forme di collaborazione fra il Corpo forestale dello Stato, i comuni, gli enti gestori delle aree naturali protette, le associazioni e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la messa a dimora dì essenza arboree in viali pubblici ed in aree pubbliche nonché realizza iniziative per la promozione della conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, rieducazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità.”
La Giunta regionale, “entro un anno della data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, adottata previo parere della commissione consiliare competente, individua i criteri di indirizzo per i comuni e le modalità di attuazione di quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della l. 10/2013.”
La presente normativa “non si applica per gli edifici soggetti a vincolo architettonico, paesaggistico, culturale, storico, artistico ed etnoantropologico, salvo diverso parere delle competenti Soprintendenze.”