Sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 155 del 29 dicembre scorso è pubblicato il Regolamento 23 dicembre 2020, n. 30 Regolamento di attuazione dell'articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018 n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale) in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici.
Questo nuovo regolamento entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il regolamento stesso.
Il nuovo regolamento, in attuazione dell’articolo 21, comma 6, lettere a), b), c), d), g), h) ed i), della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), disciplina:
a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel rispetto della normativa vigente;
b) i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;
c) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche;
d) le modalità di istituzione e gestione del catasto regionale degli impianti termici di cui all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) e successive modifiche;
e) l’istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della Città metropolitana di Roma Capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento;
f) l’istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle organizzazioni e associazioni di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative;
g) i limiti minimo e massimo del contributo di cui all’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.p.r. 74/2013.
In allegato il nuovo regolamento