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Lazio: regolamento sul registro regionale degli impianti a biomassa

Il regolamento si applica agli impianti alimentati a biomassa forestale con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 kW termici, anche in configurazione combinata con altri combustibili diversi per la produzione di energia elettrica e termica

giovedì 21 ottobre 2021 - Redazione Build News

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Sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 98 del 19 ottobre è pubblicato il Regolamento 18 ottobre 2021, n. 19, avente ad oggetto “Disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse forestali, in attuazione dell'articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011. n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni”.

Al fine di provvedere al controllo e al costante monitoraggio della diffusione degli impianti alimentati a biomasse forestali situati sul territorio regionale, il regolamento, in attuazione dell’articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2011, n. 16 (Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili) e successive modificazioni, disciplina:

a) le modalità di funzionamento del registro regionale degli impianti a biomassa (RIB);

b) i compiti in capo ai proprietari dei suddetti impianti.

Il regolamento – in allegato - si applica agli impianti alimentati a biomassa forestale con potenza termica nominale uguale o superiore a 50 kW termici, anche in configurazione combinata con altri combustibili diversi per la produzione di energia elettrica e termica, fermo restando quanto previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia di energia da fonti rinnovabili.

Qualora gli impianti siano destinati, anche in parte, ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o siano destinati alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore, eventualmente combinati con impianti di ventilazione, si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale 23 dicembre 2020, n. 30 - Regolamento di attuazione dell’articolo 21, comma 6 lettere a), b), c), d), g), h) ed i) della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici), anche con riferimento alla disciplina degli organi di regolazione e controllo.

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