L'articolo 6 della Legge di stabilità regionale 2022 (legge n. 20 del 30 dicembre 2021) della Regione Lazio, pubblicata sul Bur n. 124 del 31 dicembre 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede che il comma 5 quater dell’articolo 3.1 della l.r. 16/2011, come introdotto dall’articolo 75, comma 1, lettera b), numero 5), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2021 e modifiche di leggi regionali), è sostituito dal seguente:
“5 quater. Al fine di garantire la tutela del paesaggio, mitigare il consumo del suolo agricolo e realizzare un maggior bilanciamento nella diffusione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili nel territorio regionale, le autorizzazioni non ancora rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione relative all’installazione di impianti di produzione di energia eolica e di fotovoltaico posizionato a terra di grandi dimensioni, nelle zone per le quali il relativo impatto sul sistema di paesaggio è indicato come non compatibile (NC) dalla tabella “Classificazione degli impianti di produzione di energia in relazione all’impatto sul paesaggio” delle “Linee guida per la valutazione degli interventi relativi allo sfruttamento di fonti energia rinnovabile” approvate con deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 2021, n. 5 “Piano Territoriale Paesistico regionale (PTPR)”, sono rilasciate condizionatamente al rispetto dei vincoli derivanti dall’individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione degli impianti da fonti rinnovabili prevista dai precedenti commi. Fino a tale individuazione da parte dei comuni interessati e, comunque, per un termine non superiore a otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, sono sospese le installazioni degli impianti autorizzati ai sensi del precedente periodo.”.
Ricordiamo che la legge regionale 11 agosto 2021, n. 14 della Regione Lazio è entrata in vigore il 13 agosto 2021.