Con 31 voti a favore e 9 astenuti, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato la proposta di legge n. 256 della Giunta regionale, che disciplina le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico.
L’obiettivo del provvedimento – come riportato all’articolo 1 – è “sostenere l’uso delle risorse geotermiche a bassa entalpia e l’installazione di impianti di produzione di calore e raffrescamento da risorsa geotermica, al fine di promuovere una adeguata diffusione della geotermia quale fonte di produzione di calore ed energia da fonti rinnovabili”.
La legge non stanzia fondi nell’immediato ma prevede la possibilità di individuare risorse per incentivare la diffusione e l’installazione degli impianti nell’ambito della programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari.
Le norme approvate regolano le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico – definite dall’articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 – ottenute tramite l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde e fluidi geotermici, comprese le acque calde sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2000 kW termici.
ISTITUITA LA BANCA DATI DEGLI IMPIANTI GEOTERMICI. Al fine di provvedere a un costante monitoraggio e controllo della diffusione delle piccole utilizzazioni di calore geotermico sul territorio regionale, la legge istituisce, presso la struttura regionale competente in materia, la banca dati degli impianti geotermici (“Registro regionale degli impianti geotermici” – Rig). Anche i proprietari degli impianti di piccole utilizzazioni locali di calore geotermico esistenti prima dell’entrata in vigore della legge saranno tenuti a effettuare la registrazione al Rig. La Regione, inoltre, provvederà alla redazione della “Carta idro-geo-termica regionale” entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
DIVIETI. L’installazione degli impianti geotermici sarà vietata nelle aree di rispetto delle risorse idropotabili, nelle aree critiche per i prelievi idrici e nelle aree sottoposte a vincoli relativi al rischio di dissesto individuate dagli atti di pianificazione regionale in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e salvaguardia degli acquiferi vulnerabili, tenendo conto delle aree adibite a sfruttamento termale delle acque. Con un emendamento votato in Aula, il divieto d’installazione è stato esteso anche alle zone dove si riscontra presenza di gas radon con livelli superiori a 300 becquerel per metro cubo.
APPROVATI TRE ORDINI DEL GIORNO. Il Consiglio regionale ha approvato anche tre ordini del giorno collegati alla legge che recepiscono alcune questioni emerse durante l'esame dell'articolato. Con il primo dispositivo si chiede l'impegno del presidente della Giunta regionale a emanare un atto di moratoria per tutti gli impianti geotermici di competenza regionale fino alla definizione da parte del Governo dei nuovi indirizzi e linee guida in materia di sismicità indotta e provocata e ad avviare le procedure di zonizzazione del territorio regionale, identificando le aree potenzialmente sfruttabili dal punto di vista geotermico, anche in coerenza con le previsioni del nuovo piano energetico regionale.
Il secondo ordine del giorno impegna il presidente della Giunta a inserire all'interno del regolamento di attuazione e integrazione della legge il divieto di utilizzare tubazioni in Pvc e quello di inserire nel fluido termo vettore additivi come etanolo, metanolo e qualsiasi altra sostanza nociva per l'ambiente.
Con il terzo e ultimo dispositivo, infine, si richiedono altri tre impegni al presidente della Giunta regionale: prevedere, in fase istruttoria, anche nei casi di regime di edilizia libera, uno studio idrogeologico finalizzato alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica; prevedere all'interno del Registro regionale degli impianti geotermici l'inserimento dei tecnici progettisti dell'impianto e degli studi propedeutici alla sua installazione; prevedere all'interno della Carta idrogeotermica la mappa delle falde acquifere, le loro connessioni ed interazioni oltre che i limiti e i divieti di perforazione del sottosuolo nei casi di rischi di contaminazione e collegamento tra falde di diversa natura idrologica.