Fisco

Le 25 Soa sotto la lente dell'Anac: riscontrate alcune criticità “in via di soluzione”

L'Autorità anticorruzione ha inviato a Governo e Parlamento gli esiti della ricognizione straordinaria sugli Organismi di Attestazione

mercoledì 27 luglio 2016 - Redazione Build News

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato il 20 luglio scorso a Governo e Parlamento gli esiti della ricognizione straordinaria sugli Organismi di Attestazione (SOA).

L'articolo 84 del nuovo Codice Appalti (decreto legislativo n. 50/2016), riprendendo quanto già previsto dall’articolo 40 del d. lgs. 163/2006, dispone che “i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 di euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione, di regola, mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall’ANAC”.

Quale elemento di novità rispetto al passato, l’articolo citato prevede l’effettuazione da parte dell’ANAC di una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell’attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, provvedendo all’esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall’autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso.

La ricognizione ha lo scopo di fornire elementi di valutazione sulla rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantità degli organismi esistenti ovvero di necessità di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attività di attestazione.

VERIFICA STRAORDINARIA TEMATICA: CAPITALE SOCIALE, ATTIVITA' ESCLUSIVA, FIGURE ESTERNE, MANUALE DELLE PROCEDURE. Allo stato le Società Organismo di Attestazione sono venticinque. Al fine di dare inizio alla verifica straordinaria, l’Ufficio dell'Anac, quanto alla verifica dei requisiti generali in capo alle SOA di cui all’art. 64, commi 2 e 3 nonché all’art. 70, comma 3 del d.p.r. 207/2010, ha ritenuto opportuno dar corso ad una verifica tematica inerente capitale sociale, attivita' esclusiva, figure esterne, manuale delle procedure (fasc. 2153/2016).

A tal fine ha inviato a tutte le SOA la nota prot. 70421 del 3 maggio 2016, con cui ha chiesto la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del d.p.r. 445/2000, a firma del legale rappresentante, attestante: 1) la persistenza del possesso dei requisiti di cui all’art. 64, commi 2 e 3 nonché all’art.70, comma 3 del d.p.r. 207/2010; 2) la conformità del Manuale delle procedure adottato per l’esercizio dell’attività di attestazione al Manuale sull’attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014.

Tutte le SOA hanno risposto, dichiarando la persistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 64, commi 2 e 3 nonché all'art. 70, comma 3 del d.p.r. 207/2010 nonché la conformità del Manuale delle procedure adottato per l'esercizio dell'attività di attestazione al Manuale sull'attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014 e dunque la persistenza del capitale sociale minimo pari almeno ad € 1.000.000 interamente versato, la congruità del patrimonio netto con il capitale sociale, la certificazione del bilancio da parte delle società di revisione, l’oggetto sociale esclusivo, l’assenza di figure esterne nello svolgimento delle attività di attestazione nonché la conformità del Manuale delle procedure adottato per l’esercizio dell’attività di attestazione al Manuale sull’attività di qualificazione entrato in vigore il 29 ottobre 2014, ai sensi all’art. 64, commi 2 e 3 nonché all’art.70, comma 3 del d.p.r. 207/2010.

VERIFICA STRAORDINARIA TEMATICA: PRODUTTIVITÀ DELLE SOA. L’Ufficio ha altresì ritenuto opportuno effettuare una valutazione della produttività delle SOA nel periodo dal 1° maggio 2015 al 30 aprile 2016 al fine di verificare eventuali disomogeneità, possibili sintomi di esercizio non virtuoso dell’attività di una SOA.

Dalla tabella si evince che il numero totale degli attestati emessi nel periodo di riferimento (1° maggio 2015-30 aprile 2016) è di 20.728 e che il numero totale dei dipendenti delle SOA è pari a 577.

Volendo calcolare la produttività media annua di ogni SOA si vede come essa è pari a n. 829,12 (20.728 :25 = 829,12 ) attestati.

Pertanto il rapporto tra la produttività (attestati emessi) e la forza lavoro (numero dipendenti) è pari a 35,92 (20.728:577) attestati per ogni dipendente. Superano tale soglia media di 35,92 attestati annui otto SOA su venticinque.

L’unico dato che emerge da tale analisi è dunque quello di una omogeneità nella produttività delle SOA, visto che solo alcune di queste hanno un rendimento annuo (numero di attestati per dipendente) superiore alla media.

Per completezza, si evidenzia che, prima della pubblicazione del d.lgs. 50/2016, l’Ufficio aveva già avviato alcune verifiche tematiche sulle SOA i cui esiti sono stati di recente acquisiti e che qui di seguito vengono riportati:

Verifica straordinaria tematica: polizze assicurative (fasc. li 1548/2015 - 2153/2016)

A seguito della verifica d’ufficio straordinaria, avviata con nota prot. 36478 del 26 marzo 2015 (fasc. 1548/2015), circa la sussistenza e la congruità delle polizze assicurative stipulate con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume d’affari prescritte, ai fini del rilascio dell’autorizzazione ad attestare, dall’art. 68, comma 1, lett. g) del DPR 207/2010, è risultato che quasi tutte le SOA erano in regola, tranne due.

Pertanto (appunto al Consiglio n. 10503 del 21 gennaio 2016, fasc. 1548/2015) nell’adunanza 3 febbraio 2016) il Consiglio deliberava di diffidare le due SOA “a provvedere entro il termine di quindici giorni, all'adeguamento ai valori di legge dei massimali assicurativi ex art. 68, comma 2, lett. g), del d.p.r. 207/2010, trasmettendo la documentazione atta a provare l’avvenuta regolarizzazione, pena l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 73 comma 2, lett. b) e 70, cornma 1, lett. a) d.p.r. n. 207/2010”.

Con note prot. nn. 26636 e 26647 del 16 febbraio 2016, l’Ufficio inviava la detta diffida alle due SOA, le quali hanno adeguato i massimali assicurativi al volume d’affari prodotto e dichiarato, facendo venir meno la riscontrata criticità (appunto al Consiglio prot. 50744 del 30 marzo 2016 - adunanza 6 aprile 2016).

Inoltre, l’Ufficio – nell’ambito della ricognizione straordinaria in oggetto (fasc. 2153/2016) - ha recentemente proceduto ad una nuova verifica del requisito in esame, richiedendo alle SOA di trasmettere e/o integrare la documentazione relativa alle polizze assicurative stipulate, anche per l’anno in corso.

In conclusione, ad oggi può affermarsi che tutte le SOA sono in regola rispetto al possesso del requisito di cui all’art. 68, comma 2, lett. g) dpr 207/2010.

Verifica straordinaria tematica: manuali delle procedure di attestazione (fasc. 2718/2015)

Con nota prot. n. 59569 del 13.5.2015, veniva costituito un gruppo di lavoro per lo svolgimento di una attività di verifica del manuale delle procedure utilizzate dalle Soa per l’esercizio dell’attività di attestazione.

All’esito dei controlli effettuati sui Manuali delle procedure delle prime cinque SOA, nell’adunanza del 20 gennaio 2016 (verbale n. 3) il Consiglio dell’Autorità disponeva di:

- avviare un procedimento sanzionatorio per l’applicazione della sanzione di cui all’art. 73, comma 2, lettera b) in combinato disposto dell’art. 68, comma 2, lettera f) del D.P.R. 207/2010, nei confronti di una SOA, per la mancata predisposizione di un Manuale delle Procedure adeguato alle indicazioni fornite dall’Autorità;

- comunicare alle altre quattro SOA l’esito delle verifiche effettuate sui rispettivi Manuali delle procedure, imponendo alle stesse la modifica degli elementi di non conformità riscontrati attraverso l’immediata revisione e aggiornamento degli stessi alle indicazioni contenute nel Manuale A.N.AC., assegnando il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della predetta comunicazione.

Entro il termine stabilito le suddette quattro SOA davano riscontro alla disposizione del Consiglio inviando la versione revisionata dei propri Manuali delle procedure, in linea con quanto descritto nella determinazione n. 4/2014 e nel Manuale della qualificazione A.N.AC.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, l’attività di verifica dei Manuali è stata momentaneamente sospesa, in attesa del nuovo aggiornamento del manuale delle procedure da parte delle SOA che seguirà l’adozione delle Linee guida, che dovranno essere adottate dall’ANAC, entro un anno dall’entrata in vigore del codice, ai sensi dell’art. 83, 2° comma del citato decreto legislativo.

Verifica straordinaria tematica: promotori (fasc. 828/2016)

Con nota prot. ANAC n. 22892 del 10 febbraio 2016 (fasc. 828/2016) l’Ufficio ha chiesto a tutte le SOA di inviare l’elenco dei promotori e le imprese da essi segnalate e quelle attestate. A tale nota hanno dato seguito tutte le SOA inviando l’elenco dei promotori e le imprese da essi segnalate e quelle attestate.

A questo punto l'Autorità procede con l’esame di ogni singola società Organismo di Attestazione al fine di accertare “il possesso dei requisiti di esercizio dell'attività da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione e le modalità di svolgimento della stessa, provvedendo all'esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall'autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso” ai sensi dell’art. 84, comma 3 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

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