La diffusione della pandemia da Covid-19 e il prolungarsi dello stato di emergenza hanno un impatto sulle spese sanitarie dei cittadini e viene in aiuto la guida dell’Agenzia delle entrate "Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie", con esempi pratici e box di approfondimento.
Pagamenti tracciabili, ma non per tutti
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680, legge n. 160/2019) ha previsto che dal 1° gennaio 2020 la detrazione del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, tra i quali rientrano le spese sanitarie, spetta se il pagamento è avvenuto con bonifico bancario o postale o altri sistemi tracciabili: carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 16 ottobre 2020, che ha fissato le regole per la tracciabilità delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, ha previsto che i singoli percettori inviano al sistema Tessera sanitaria solo le spese “tracciate”. Tuttavia, chiarisce la guida, il versamento in contanti continua ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La “lista” delle spese detraibili
La guida illustra passo passo le spese che danno diritto alla detrazione del 19%: dall’acquisto di farmaci e medicinali (anche omeopatici) a quello dei dispositivi medici; dalle analisi, indagini radioscopiche e terapie, alle cure termali; dalle visite specialistiche alle prestazioni chirurgiche e degenze ospedaliere. Inoltre sono indicate le prestazioni specialistiche che si possono detrarre senza prescrizione medica (per esempio, quelle effettuate da infermieri, psicologi e psicoterapeuti) e quelle che necessitano di prescrizione medica con il collegamento tra prestazione e patologia (per esempio, le prestazioni chiropratiche e le cure termali). Il vademecum, inoltre, ricorda che non c’è un limite massimo alla detraibilità, ma che è possibile ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.
Mascherine detraibili, ma occhio allo scontrino
Tra le novità contenute nella guida, c’è la possibilità di recuperare, sotto forma di detrazione Irpef, il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, a condizione che siano classificate, in base alla tipologia, come dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura Ce. Occorre dunque verificare, come per tutti i dispositivi medici, che lo scontrino o la fattura riportino il codice AD o PI“spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE” (cfr. circolare n. 11/2020). In mancanza di questo, è necessario conservare la documentazione dalla quale risulti la marcatura Ce per i dispositivi compresi nella «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, mentre per quelli non compresi nell’elenco deve essere conservata anche l’attestazione di conformità alla normativa europea. Non sono, invece, più detraibili dal 1° gennaio 2019 le spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali. (fonte: Fisco Oggi)