La ricorrente A. S. ha prospettato al Tribunale prima e, poi, alla Corte d’appello un vizio del contratto di appalto per la realizzazione della ricostruzione dei balconi aggettanti in cemento armato in uno stabile condominiale, consistente nella redazione «del computo metrico» e della «relazione tecnica» ad opera di un geometra, in violazione dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274.
Con la sentenza n. 921/2023 pubblicata il 13 gennaio, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione osserva che “la Corte d’appello, riformando la pronuncia di nullità del Tribunale, pur riconoscendo che la tipologia di opere appaltate esorbitava dalla competenza di un geometra quanto a direzione dei lavori, non ha esaminato il profilo di invalidità della delibera dell’8/2/2007 e, poi, del 16/12/2008 che ha provveduto alla ripartizione delle spese come prospettato rispetto alla prospettata progettazione da parte di un geometra: omettendo questa verifica, non si è confrontata con il principio per cui, a norma dell'art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, non modificato dalla legge n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato e, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, soltanto con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone; è, infatti, riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato (Sez. 2, Sentenza n. 18038 del 02/09/2011; Sez. 2, Sentenza n. 19292 del 07/09/2009; Sez. 2, Sentenza n. 17028 del 26/07/2006)”.
“In tal senso”, osserva la suprema Corte, “sarebbe stato invece necessario verificare se effettivamente fosse stato un geometra a provvedere alla redazione della relazione tecnica (non rilevando in sé, invece, la redazione del solo computo metrico, in quanto operazione di mera definizione dei costi di costruzione) e se la tipologia di opere appaltate esorbitasse dalla competenza della figura professionale incaricata anche per l’affidamento della progettazione”.
IN ALLEGATO la sentenza della Cassazione.