Lo scorso 22 dicembre la Conferenza Unificata ha espresso l'intesa sullo schema di Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante il testo aggiornato delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DPR 380/2001 e al DL 136/2004.
In proposito, il Consiglio nazionale degli ingegneri ha emanato una circolare – n.12 del 20 gennaio 2017 – che illustra le principali novità del testo come emendato dalle regioni.
“La versione esaminata – spiega il Cni nella circolare citata - era quella licenziata dal CSLLPP nel novembre 2014, modificata/ integrata nei successivi passaggi previsti dall'iter legislativo:
- concerto con il Ministero dell'interno
- concerto con il Dipartimento della protezione civile”.
“Nel lungo iter di cui sopra – ricorda il Consiglio nazionale degli ingegneri - si era anche inserita una forte azione del Consiglio Nazionale dei Geologi, che aveva espresso voto contrario, nel 2014, sul testo approvato dall'Assemblea del CSLLPP nel 2014, supportata dalla Comunità geologica italiana, tendente a sospendere il processo di revisione delle norme per l'accoglimento di loro emendamenti.”
RECEPITE MOLTE DELLE RICHIESTE DEGLI INGEGNERI. L'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata Stato-Regioni “ha dato risalto a molti temi che, in questi anni, abbiamo dibattuto e sostenuto con forza in molteplici sedi istituzionali e scientifiche.
In particolare la Conferenza ha richiesto una forte accelerazione nel processo di revisione del DPR 380/2001, ormai non più armonico con le Norme Tecniche, che preveda l'introduzione:
- del vincolo del fascicolo del fabbricato o altro analogo strumento;
- di una formazione specifica per la progettazione strutturale in zona sismica;
- di adeguati processi di controllo;
- di nuovi criteri per l'aggiornamento delle norme.
Su questo ultimo tema, per esempio, la conferenza ha sposato totalmente la nostra posizione – sottolinea il Cni - per una diversa struttura delle prossime norme che vada verso una vera semplificazione delle stesse "separando le indicazioni prestazionali, certamente vincolanti, dalle indicazioni che costituiscono un modo, ma non l'unico, per garantire il raggiungimento delle prestazioni richieste".
Quindi, poche regole cogenti, semplici e chiare, e rinvio a linee guida, circolari, ecc. per tutti gli altri aspetti in cui può maggiormente liberarsi la responsabilità e la creatività del progettista.”
ADEGUAMENTO SISMICO. Nel merito del testo esaminato, “la conferenza – spiega il Cni - si è soffermata particolarmente sul capitolo 8 relativo agli edifici esistenti, confermando molte delle scelte del testo base, inclusa l'applicazione del coefficiente 0,8 ad alcune casistiche in tema di adeguamento sismico.
L'adeguamento è poi reso obbligatorio per tutti gli interventi che apportino modifiche di classe d'uso che conducano a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV.”
MIGLIORAMENTO SISMICO. “In tema di miglioramento sismico, invece, il testo emendato dalle Regioni eleva la soglia minima da raggiungere a 0,6 per le costruzioni di classe III, ad uso scolastico, e di classe IV, per le quali il testo base prevedeva un livello minimo più basso pari a 0,4.
Per gli interventi di miglioramento degli edifici appartenenti a tutte le altre classi, viene mantenuto il livello minimo di 0,1, da intendersi però come incremento minimo di sicurezza rispetto allo stato attuale.”
SNELLIMENTO DEI CONTROLLI SUI MATERIALI POSTI A CARICO DEL DIRETTORE DEI LAVORI PER LE OPERE DI PICCOLA ENTITÀ. Altro importante tema sollevato dalla conferenza delle regioni, perfettamente in linea con le posizioni fortemente sostenute dagli ingegneri, “è relativo alla raccomandazione al Ministero per uno snellimento dei controlli sui materiali, posti a carico del Direttore dei Lavori, per le opere di piccola entità.
Le osservazioni fatte dal Consiglio Nazionale Geologi, tese a rimettere in discussione aspetti fondamentali della norma, sono state esaminate in una specifica commissione nominata dal Presidente del CSLLPP; la commissione vedeva la partecipazione paritetica di docenti geologi, docenti geotecnici, un rappresentante del CNG, un rappresentante del CNI.
Il CNI aveva precedentemente svolto un ampio un lavoro di confronto e condivisione con la comunità dell'ingegneria geotecnica producendo due documenti distinti atti a ribadire aspetti tecnici, scientifici, politici e di competenza.”
La commissione paritetica “si è riunita nel mese di novembre, presente anche il segretario del tavolo tecnico della Conferenza delle Regioni, discutendo punto per punto le osservazioni fatte dal CNG. In quella sede le proposte del CNI sono state in gran parte condivise.”
IL PERIODO TRANSITORIO PER OPERE PUBBLICHE E PRIVATE. “Infine la Conferenza, in sede unificata, ha definito anche la bozza di decreto per l'approvazione del nuovo testo, definendo il periodo transitorio tanto per opere pubbliche che private. Nel primo caso si potrà continuare ad applicare il testo 2008 per le opere in esecuzione, per i contratti già affidati, per i progetti definitivi ed esecutivi già affidati prima dell'entrata in vigore delle nuove norme, purché la consegna dei lavori avvenga entro 5 anni da detta data. Per i lavori privati possono essere applicate le NTC 2008 nel caso dei lavori in corso e per quelle per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo delle strutture.”
PUBBLICAZIONE NELLE NUOVE NTC IN GAZZETTA NEL MESE DI MARZO 2017. “Allo stato dei fatti, quindi – conclude il Cni - al completamento dell'iter legislativo, prima dell'approvazione del relativo decreto ministeriale, manca solo la verifica di compatibilità con la normativa europea.
È presumibile che le nuove norme siano pubblicate in gazzetta ufficiale nel mese di marzo 2017, entrando in vigore 30 gg dopo la pubblicazione.
Infine, il lavoro della specifica commissione nominata per la revisione della Circolare esplicativa della nuova norma, in cui è presente anche il CNI, sta per giungere a conclusione; il traguardo è quello di avere la contemporaneità nell'uscita dei due testi (Norma, Circolare), come raccomandato anche dalla Conferenza delle Regioni.”
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