Con una interrogazione in commissione Finanze della Camera, è stato chiesto al ministero dell'Economia e delle Finanze se sia corretto che l’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell’ambito di un ampliamento di un edificio, sia soggetta al meccanismo dell’inversione contabile – reverse charge - ai sensi della lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
L’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, integrando l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l’estensione del meccanismo del reverse charge a nuove fattispecie nell’ambito del settore edile ed energetico. In particolare, la lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotta ad opera dell’articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015 ha individuato le prestazioni rientranti nella nozione di « completamento di edifici » secondo le classificazioni fornite dai codici attività ATECO 2007. In base ai codici ATECO 2007 sopra richiamati, nel codice attività 43.39.01, rientrano gli « altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. », limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici, indipendentemente dal fatto che l’edificio sia esistente o sia di nuova costruzione.
A tale proposito, gli interroganti hanno evidenziato che il codice attività 43.39.01 fa parte del gruppo 43.3, ovvero « completamento e finitura di edifici », che è da tenere distinto dalle attività di cui al codice 41.2 riferito alle attività di « costruzione di edifici residenziali e non residenziali », che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. Richiamando la descrizione del codice attività 41.2, gli interroganti hanno specificato, inoltre, che se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l’attività va classificata nella divisione 43.
LA RISPOSTA DEL VICEMINISTRO ENRICO MORANDO. Di seguito riportiamo la risposta del viceministro al Mef Enrico Morando:
“Preliminarmente, l’Agenzia rileva che con riferimento alla nozione di « completamento » di edifici, contenuto nella lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che tale termine è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico, in quanto l’articolo 3 del Testo Unico dell’edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e altro. Peraltro, non si ravvisa una nozione di completamento né nella Direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE né nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013.
Ad ogni modo, ai fini dell’individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di « completamento di edifici », da assoggettare al meccanismo del reverse charge, la citata circolare n. 14/E ha individuato, all’interno della più ampia categoria 43.3 « completamento e finitura di edifici » della classificazione ATECO 2007, i seguenti codici attività:
43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di « arredi » deve intendersi esclusa dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. «completamento di edifici».
Dalla citata elencazione emerge dunque che le attività riconducibili al codice ATECO 43.39.01 « altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. », se riferite ad edifici, debbano essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In conformità con quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che il codice attività 41.2 « costruzione di edifici residenziali e non residenziali », include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all’esterno (outsourcing). È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione. Se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione l’attività è classificata nella divisione 43.
Pertanto, in linea con quanto sopra precisato, l’attività dell’impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell’ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 « altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. », se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
In tale caso, dunque, l’applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e con l’indicazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede l’applicazione dell’inversione contabile; il committente, a sua volta, integra la fattura con indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture del mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”.