Il costo di acquisizione dell'impianto a valle dei generatori di calore non può beneficiare della disciplina agevolativa cd. iper ammortamento.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 86 del 26 novembre 2018.
I commi 9 e seguenti dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2017 hanno introdotto la possibilità, per i soli titolari di reddito d'impresa, di maggiorare il costo di acquisizione, nella misura del 150 per cento, (c.d. iper ammortamento) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 settembre 2018 a determinate condizioni), che sono funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave “Industria 4.0”; si tratta di beni ad elevatissima tecnologia, interconnessi, elencati nell'allegato A alla Legge di bilancio 2017.
Tale misura è stata prorogata con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di bilancio 2018) che ha previsto la misura dell’iper ammortamento anche per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Con riferimento al caso in esame si rappresenta che il paragrafo 6.1.2 della circolare n.4/E del 30 marzo 2017 ha chiarito che: “le indagini riguardanti la effettiva riconducibilità di specifici beni materiali ad una delle categorie ammissibili all’iper ammortamento (elencate analiticamente nel richiamato allegato A) comportano accertamenti di natura tecnica che involgono la competenza del Ministero dello Sviluppo economico”.
Con nota prot. 402454 del 23 novembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico, nel merito, ha ritenuto: “di non poter condividere la soluzione proposta dall’istante per un duplice ordine di motivazioni.
In primo luogo, trattandosi comunque, nel suo complesso, di un impianto finalizzato alla realizzazione di un sistema multiutenze di produzione centralizzata e di distribuzione di energia termica, tutti i singoli beni costituenti l’impianto dovrebbero essere trattati allo stesso modo ai fini dell’applicazione dell’iper ammortamento e, in particolar modo, ai fini dell’esclusione delle soluzioni finalizzate alla produzione di energia.
In secondo luogo, come precisato nella circolare n. 177355 del 23 maggio del MISE, le soluzioni che interagiscono a livello di impianti generali, come nel caso di specie gli impianti di riscaldamento centralizzati, anche nel caso in cui servano più aziende sono da ritenersi esclusi dall’agevolazione.”
In allegato la Risposta n. 86/2018 dell'Agenzia delle Entrate