Fisco

Le strutture in legno tra le super-specialistiche: i requisiti di specializzazione

Previsto l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria

giovedì 19 gennaio 2017 - Redazione Build News

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Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.248 del 10 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 Gennaio 2017, e entrato in vigore oggi 19 gennaio 2017, nell'attuare le previsioni del nuovo codice appalti sul fronte dei lavori ad alto contenuto tecnologico, introduce l’OS32 “Strutture di legno” all’interno delle opere superspecialistiche.

“Grazie al grande lavoro di concertazione con le istituzioni di FederlegnoArredo, finalmente, la qualificazione OS32 “Strutture di legno” è stata riconosciuta quale categoria super-specialistica”, commenta in una nota FederlegnoArredo.

DIVIETO DI AVVALIMENTO E OBBLIGO DI ATI. Il Decreto del Mit n. 248, serve a dare attuazione all’art. 89 (comma 11) del nuovo Codice degli Appalti che vieta il prestito di requisiti tra imprese (Avvalimento) quando all’interno dell’opera di ingegneria oggetto di bando è prevista la realizzazione di opere ad “elevato contenuto tecnologico” o “di rilevante complessità tecnica” di importo superiore al 10% del “valore totale dei lavori”. In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto di qualificazione, ad es. appunto la qualificazione SOA “OS32”, scatta l’obbligo di costituire un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) con l’impresa avente tale qualificazione.

REQUISITI DI SPECIALIZZAZIONE. Il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione necessari a ottenere la qualificazione nelle opere super-specialistiche, con particolare riferimento a:

- specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico;

- nel caso dell’OS32 “Strutture di legno” (vedi art. 3 p.to B del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 248) è previsto anche l'obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

SUBAPPALTO. Per le opere inquadrate come super-specialistiche, il subappalto è ammesso solo fino al 30%.

Leggi anche: “Codice Appalti, entra in vigore il decreto sulle opere superspecialistiche

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