L’Aula del Senato ha licenziato, definitivamente, in terza lettura, il disegno di legge recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” (DDL 2469-B/S – Relatori il Sen. Stefano Collina del Gruppo parlamentare PD ed il Sen. Paolo Ripamonti del Gruppo parlamentare Lega).
Nel testo come modificato dalla Camera è stata approvata, come auspicato da ANCE, una norma in cui si prevede l’adozione entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, di disposizioni modificative e integrative del regolamento di cui al DPR 31/2017, al fine di ampliare e precisare le categorie di interventi e opere di lieve entità e di operare altre semplificazioni procedimentali, individuando ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica oppure sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, nonché al fine di riordinare, introducendo la relativa disciplina nell’ambito del predetto regolamento, le fattispecie di interventi soggetti a regimi semplificati introdotte mediante norme di legge.
Il provvedimento rientra tra quelli collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme necessarie indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che pone come traguardo l’entrata in vigore della legge annuale e dei relativi decreti di attuazione entro la fine del 2022.
Tra le ulteriori disposizioni del testo l'ANCE segnala le seguenti:
- la delega al Governo per riordinare la disciplina dei servizi pubblici locali anche attraverso l’emanazione di un Testo Unico (art. 8);
- la delega al Governo ad adottare, entro 24 mesi, uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante l’eliminazione delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari (art. 26);
- la delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche (art. 27);
- si interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell’impresa, riducendo da 7 a 4 giorni il termine entro cui le amministrazioni competenti comunicano per via telematica all’interessato e al registro delle imprese i dati definitivi relativi alle posizioni registrate (art. 29).